r) Quando vanno utilizzati lampeggiante e sirena?

 

Finalmente  siamo  arrivati  a  ciò  che  interessa  chi  guida.    Innanzitutto dobbiamo tornare a leggere ciò che ci dice l’art. 177 c.d.s.:

“L’uso  del  dispositivo  acustico  supplementare  di  allarme  e, qualora  i  veicoli  ne  siano  muniti,  anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli… omissis… solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto”.

Rileggiamo bene cosa dice: … solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto…”. Ma cosa dobbiamo intendere per “URGENTI” e “ISTITUTO”?

 

URGENZA: sta per qualcosa che richiede azione o risoluzione immediata, che va fatto con urgenza, in tutta fretta, indifferibile.

ISTITUTO: si deve intendere il complesso di attività che fanno capo al servizio cui il veicolo è destinato specificatamente.

 

Chiarito questo, dovrebbe essere più semplice distinguere in quali casi è possibile utilizzare i dispositivi. In pratica si deve fare riferimento all’urgenza di un servizio proprio cui è destinato il veicolo. Non è ipotizzabile giustificare l’uso di sirena e/o lampeggiante per un’ambulanza il cui conducente ha fatto tardi e vuole tornare a casa o deve fare il pieno di carburante per rientrare in sede al cambio turno… e non crediate siano casi impossibili. Ma entreremo nel dettaglio più avanti.

Proseguendo, e prima di passare ad esaminare cosa succede utilizzando sirena e/o lampeggiante, o meglio cosa  possiamo  fare  e  cosa  devono  fare  quelli  che  ci  vedono  sulla  strada  é  bene  preparare  un  piccolo glossario:

 

Emergenza: Circostanza imprevista e pericolosa. Situazione difficile richiedente pronta deliberazione da

parte di chi deve provvedere. Quello che si attua in caso di particolare difficoltà.

 

Grave: Pericoloso, che fa prevedere il peggio.

Urgenza: che richiede azione o risoluzione immediata. Che va fatto con urgenza, in tutta fretta. Indifferibile.

Prudenza: la capacità di distinguere e di prevenire il male, i pericoli e simili e di agire in modo da evitarli.

Diligenza: attenta cura nell’esecuzione di un compito.

 

D’ora in avanti, alla guida di mezzi muniti di lampeggiante e sirena tenete ben presenti queste definizioni e fate lo stesso leggendo le prossime righe.

Dall’esame dell’art. 177 c.d.s non si riescono ad evincere quali siano i casi reali di URGENZA giustifichino e consentano l’uso dei dispositivi d’allarme in quanto la norma si preoccupa principalmente che  l’abuso,  ossia  il  funzionamento  continuativo  ed  indiscriminato  dei  dispositivi,  non  faccia perdere credibilità all’importante segnalazione che essi hanno il compito di trasmettere. Per questo motivo un’attenzione  particolare merita  l’espressione  “  ...per  l’espletamento  di  servizi  urgenti  di istituto..”.  Con tale espressione si vuole sottolineare che il conducente può fare uso dei dispositivi esclusivamente quando il servizio che sta svolgendo in quel momento è effettivamente urgente, nel senso che richiede un intervento tempestivo ed improrogabile poiché si è verificato, o si sta per verificare, un evento che può comportare danni alle persone o gravi danni alle cose.

Le situazioni pratiche vanno necessariamente poste in relazione al tipo di servizio che l’Ente cui il veicolo appartiene è chiamato istituzionalmente a svolgere; così per i veicoli antincendio dei VVFF un servizio si potrà dire urente quando sia rivolto a tutelare l’incolumità pubblica dai rischi commessi ad incendi o ad altre calamità ma non a “correre” sul posto ove un gatto è rimasto su un albero…

L’urgenza  deve  essere  quindi  valutata  caso  per  caso,  e  questa  valutazione  è  rimessa  al  giudizio  del conducente in relazione alle circostanze del caso concreto ed agli ordini ricevuti.  (Cass. Penale, Sez.IV, 13/11/67, in mass Pen. 1968, p.1202, m.1909; Cassazione, Sez.IV, 9/10/81 n° 8644). La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che:

“..  al  fine  di  stabilire  se  possa  ritenersi  legittimo  l’uso  dei  dispositivi  d’allarme  non  occorre  accertare l’effettiva urgenza del servizio d’istituto, ma deve aversi riguardo alla ragionevole rappresentazione che dell’urgenza abbia potuto farsi il conducente”.

Ricordiamo che al conducente non è fatto obbligo di utilizzare i sistemi d’allarme ma ne è dato solo la facoltà che egli potrà attivare o meno a seconda della propria valutazione della situazione; la scelta di quale dei  sistemi  utilizzare,  singolarmente  o  congiuntamente,  condizionerà  il  comportamento  come  mostrato nello schema allegato.

Per concretizzare, i casi in cui é possibile utilizzare i sistemi d’allarme distinguiamo in due categorie:

 

VEICOLI ANTI INCENDIO: un servizio si può dire URGENTE quando sia rivolto a tutelare l’incolumità pubblica dai rischi connessi ad incendi in atto (o ad altre calamità naturali) con rischio attuale e grave. Quindi il soccorso ad un gattino immobilizzato su un albero non giustifica sirena e lampeggiante, così come non lo giustifica il raggiungere un luogo ove si sia allagata una cantina...sempre che non vi siano persone intrappolate nella stessa.

 

VEICOLI DI SOCCORSO SANITARIO: si deve tenere presente che in campo sanitario non sempre il concetto di “urgenza” necessariamente coincide con quello di “gravità” delle lesioni o della patologia di cui  il  paziente  o  il  trasportato  è  affetto.  Si  può  infatti  definire  URGENTE  solo  quella  patologia  che comporta  pericolo  di  compromissione  di  una  delle  funzioni  vitali  (respiratoria  circolatoria  e  cerebrale).

Insistiamo sul termine URGENZA in campo sanitario. Questa è direttamente proporzionale all’entità della compromissione delle funzioni vitali (esistenti o presumibili): un caso è URGENTE quando c’è concreto ed attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica delle persone. L’urgenza NON è invece necessariamente legata  alla  GRAVITA’  perché  possono  esistere  situazioni  molto  gravi  ma  non  urgenti;  ad  esempio,  una sospetta  frattura  della  colonna  vertebrale  è  una  situazione  particolarmente  grave  ma  non  si  può  dire urgente,  anzi  in  questo  caso  sarebbe  opportuno  agire  con  la  massima  cautela  possibile  perché  più  sarà  cauto  e  qualificato  il  soccorso  e  più  sarà  ridotto  il  rischio  di  lesioni  permanenti.  D’altra  parte,  esistono situazioni non gravi ma molto urgenti come, ad esempio, una emorragia in soggetto emofilico che, a causa dell’impossibilità  di  arrestarla,  può  comportare  gravi  danni  alla  persona  e  giungere  fino  al  decesso  per dissanguamento.

 

In generale i servizi sanitari possono classificarsi come urgenti quando:

a) su  richiesta  urgente,  ci  si  reca  sul  luogo  dove  giace  un  ferito  o  malato e,  NON  CONOSCENDO  LE CONDIZIONI  reali  di  salute,  si  presume  siano  gravi  compromissioni  delle  funzioni  vitali  (respiratoria circolatoria e cerebrale);

b) quando la centrale operativa 118 ha comunicato un codice corrispondente ad una urgenza;

c) quando il ferito o malato è in gravi condizioni di salute ed abbisogna di cure immediate. Per i soccorsi sanitari giova sicuramente al conducente del mezzo di soccorso l’indicazione che gli giunge dalla centrale 118 che offre il vantaggio di limitare l’uso dei dispositivi solo a quelle situazioni in cui sono effettivamente urgenti ed evita possibili fenomeni di abuso.

MAI il conducente deve assumersi la responsabilità, in proprio, di azionarli perché in caso di sinistro la centrale 118 non ne sarà responsabile in quanto l’ordine NON era quello di “guidare in sirena”. Quindi, cari  volontari,  attenzione:  limitare  al  massimo  l’uso  dei  sistemi  d’allarme  per  scongiurare  spiacevoli problemi sia di carattere amministrativo (“multe”) che penale (incidente stradale con feriti o morti).

 

s) per gli operatori sanitari del 118, quindi?

Nel  sistema  di  soccorso  sanitario  nazionale  si  è  cercato  di  codificare  meglio  i  casi  in  cui  è  consentito l’utilizzo dei dispositivi di allarme, infatti quando il veicolo di soccorso viene chiamato ad operare dal 118 la centrale operativa, nel richiedere un intervento fornisce un “codice di uscita”.

In  questo  caso  l’utilizzo  dei  sistemi  d’allarme  avviene  nel  rispetto  del  protocollo  fissato  dalla  centrale operativa.

Durante la fase di rientro, invece, il personale sanitario a bordo del mezzo di soccorso o che è intervenuto sul  luogo,  valuta  le  condizioni  generali  del  paziente  e  fornisce  alla  centrale  operativa  un  “codice  di rientro”. L’utilizzo dei dispositivi deve avvenire nel rispetto del protocollo fissato dalla centrale operativa.

 

CODICE USCITA

CODICE COLORE SIGNIFICATO COMPORTAMENTO

CONDUCENTE

ROSSO EMERGENZA Sirena  e  lampeggiante  -  massima

velocità sicura.

GIALLO URGENZA Sirena e lampeggiante - massima

prudenza.

VERDE DIFFERIBILE Senza dispostivi d’allarme.

BIANCO PROGRAMMATO Assolutamente senza dispositivi

d’allarme

 

 

CODICE RIENTRO

CODICE GRAVITA’ SIGNIFICATO COMPORTAMENTO

CONDUCENTE

 

3 PAZIENTE CRITICO Sirena e lampeggianti - massima

velocità sicura.

2 FUNZIONI VITALI STABILI Sirena e lampeggianti - massima

prudenza.

1 LESIONI LIEVI Senza dispositivi d’allarme.

4 DECEDUTO                                    Senza dispositivi d’allarme.

 

NOTE:

 

- “massima  velocità  sicura”  rappresenta  un’andatura  veloce  ma  sicura,  che  consente di  ridurre  la minimo i tempi di intervento per giungere sul posto, senza esporre il mezzo a rischi di incidente.

- “massima prudenza” rappresenta una velocità moderata e, di norma, impone il rispetto dei limiti di velocità. I dispositivi di emergenza sono finalizzati ad ottenere priorità, precedenza e strada sgombra nel traffico e si utilizzano solo se effettivamente necessario.

- senza dispositivi d’allarme” rappresenta un trasporto sanitario che non necessita in nessun caso di derogare alle norme del C.d.S.

- solo  per  i  codici  1  e  4  l’utilizzo  dei  dispositivi  di  allarme  è  consentito  in  caso  di  necessità  che richiedono di rendere immediatamente operativo il mezzo per altri interventi o qualora le condizioni del traffico  siano  tali  da  rendere  molto  prolungati  i  tempi  di  rientro.  In  questi  casi  deve  essere  adottato  il comportamento previsto per il codice 2 (massima prudenza).

 

t) cosa COMPORTA utilizzare lampeggiante e sirena?

 

Leggendo l’art. 177 C.d.S. non tutto appare immediatamente chiaro.

 

Credo  sia  bene  esaminare  il  tutto  creando  3  categorie  di  “effetti”,  intesi  come  ciò  che  la  legge  prevede accada  in  conseguenza  dell’utilizzo  di  sistemi  supplementari  d’allarme.  Nel  prospetto  che  si  allega  si distinguono 3 casi ricompresi in 3 colonne:

 

- solo lampeggiante,

- solo sirena,

- sirena e   lampeggiante insieme).

 

A  seguire  troviamo  tre  righe  in  cui  sono  riportati gli  effetti  giuridici che l’uso  del  dispositivo  dovrebbe realizzare, e sono:

- cosa devono fare gli agenti preposti alla regolazione del traffico,

- cosa devono fare gli utenti della strada,

- cosa può fare il conducente del mezzo di soccorso.

 

E’  rilevante  comprendere  che  ciò  che  si  legge  è  solo  l’effetto  giuridico  che  l’uso  di  un  determinato dispositivo dovrebbe generare, infatti non tutti i soggetti richiamati sono pienamente consapevoli di quanto riportato ma questo lavoro è un semplice tentativo di portare ad una maggiore diffusione della conoscenza delle norme.

NOTA sui segnali degli agenti in presenza di veicoli in emergenza.

E’ curioso rilevare che sui manuali di preparazione al conseguimento della patente di guida le norme che regolano e disciplinano il comportamento degli agenti preposti a regolare il traffico in presenza di veicoli in emergenza sia liquidata con poche righe (16 in tutto sul testo per il conseguimento delle patenti C D E e CAP - 34^ edizione, 2003) ma nessun cenno ai segnali degli agenti mentre sul manuale per il conseguimento  delle  patenti  A  e  B  si  tratta  “meglio”  la  questione  (2  pagine  sui  segnali  degli  agenti nell’edizione 1996) di cui solo 8 righe per richiamare cosa fa un agente in presenza di veicoli di soccorso e 16 righe sul comportamento generale nei confronti di veicoli in emergenza.

Credo ciò sia dovuto al fatto che chi consegue una patente superiore alla B sia già ritenuto buon

conoscitore della norma, quindi sarebbe inutile un richiamo all’art. 182 Reg. Esecuz. c.d.s.: ecco perché, poi, nessuno sa cosa fare…. a proposito, voi che leggete, vi ricordate quali sono i segnali degli agenti in presenza veicoli in emergenza?

 

Potrei scommettere un NO secco. Meglio riassumere:

- UN suono prolungato di fischietto da parte di un agente dovrebbe avere come conseguenza l’arresto di tutta la circolazione e, se ci si trova ad un incrocio semaforico, ci si deve fermare  - anche col “verde” - lasciando libera la carreggiata, e se necessario, sgomberando l’area di intersezione.

- DUE brevi trilli di fischietto ripristineranno la normalità.

 

NON  ci  si  deve  domandare  “perché  fischia?”  E  rimanere  sulla  carreggiata  a  cercare  nello  specchietto retrovisore chi arriva o guardarsi intorno senza muoversi...!!

 

Solo se il conducente di un veicolo in emergenza usa congiuntamente sirena e lampeggiante è possibile non  rispettare le  prescrizioni  imposte  dai  segnali  stradali  sia  verticali che  orizzontali  o luminosi ma,  IN NESSUN CASO consente di derogare alle disposizioni impartite dagli agenti del traffico.  In particolare NON possono essere in nessun caso derogate le disposizioni impartite per:

 

- arrestare la marcia,

- imporre direzione obbligatoria.

 

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLA STRADA.

TUTTI coloro che si trovino sulla strada percorsa da veicoli che usino congiuntamente i sistemi d’allarme o  si  trovino  sulle  strade  adiacenti  in  prossimità  di  sbocchi  su  quelle  percorse  di  veicoli  in  emergenza, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme hanno l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi.

Per “TUTTI” si intende proprio TUTTI, quindi anche i pedoni che devono evitare di intralciare il transito dei  veicoli  e,  all’occorrenza  anche  lasciare  libero  il  marciapiede:  caso  limite  ma  caso  possibile…con  le opportune cautele.

 

Nel dettaglio i conducenti degli altri veicoli, appena avvertita la segnalazione di allarme devono:

a) rallentare e fermarsi (obbligo principale),

b) tempestivamente  portarsi  sul  margine  destro  della  carreggiata  lasciando  la  maggior  parte  possibile della stessa libera per il transito dei mezzi di soccorso,

c) fare tutto il possibile per agevolare il transito dei veicoli in emergenza, riprendere la marcia solo dopo il transito del veicolo di soccorso;

d) MAI seguire il veicolo in emergenza per sfruttare la scia di strada libera!!

Contrariamente  a  quanto  molti  credono  il  vigente  CdS  non  prescrive  l’obbligo  di  fermarsi  sempre  e comunque  ma,  a  seconda  delle  circostanze,  impone  agli  utenti  della  strada  un  comportamento  rivolto essenzialmente alla tutela della sicurezza e della circolazione del veicolo in emergenza. Ciò vuol dire che in  determinate  circostanze  (ad  esempio  curve  o  dossi)  l’atteggiamento  più  corretto  di chi  si  trova  sulla strada è costituito dall’accelerare l’andatura per sgombrare sollecitamente l’area pericolosa e fermarsi solo più avanti dove esiste la possibilità per il veicolo in emergenza di superarlo senza problemi.

Lo stesso dicasi per gli incroci. Infatti l’obbligo principale di rallentare e fermarsi non deve essere preso alla lettera laddove le condizioni del momento comportino pericolo alla sicurezza della circolazione: Agli incroci arrestarsi sulla linea d’arresto spesso può significare ostacolare il transito dei veicoli in emergenza che  provengono  da  tergo:  in  questo  caso  è  obbligo  del  conducente  spostarsi  più  avanti,  attraversando l’incrocio se necessario, ma sempre con la massima sicurezza.

Per  comprendere  bene  il  significato  dell’obbligo  di  rallentare  e  fermarsi  imposto  dal  CdS  vanno  fatte alcune precisazioni:

a) NON vale solo per i conducenti dei veicoli (di qualsiasi tipo, biciclette e monopattini compresi) ma anche per i pedoni che, appena sentono una sirena, hanno l’obbligo di astenersi dall’attraversare la strada o, se hanno già iniziato l’attraversamento, di completarlo sollecitamente;

b) È  incondizionato,  cioè  tutti  gli  utenti  della  strada,  appena  sentono  la  sirena  devono  accostarsi  il  più possibile  al  margine  destro  e  ivi  arrestarsi,  non  essendo  sufficiente  rallentare  soltanto  e  accostarsi  al margine destro, anche se la strada è ampia;

c) Viene in essere nel momento in cui gli utenti della strada percepiscono il segnale di allarme anche se non riescono a rendersi conto della direzione da cui proviene il mezzo né dalla direzione verso la quale intende proseguire (V Cass. Pen., Sez. IV, 23/1/1981, in Mass. Pen. ,1982, m. 776),

d) Vale  anche  per  i  veicoli  circolanti  su  rotaie  (TRAM)  i  quali,  appena  sentita  la  sirena  devono  subito arrestarsi (Cass. Civ. sez. III, 14/2/1976 n° 477 in Arch. Giurid. Circ. Sin. Strad. 1976, p. 623)

 

Per favorire il transito di un veicolo in emergenza possiamo aggiungere che sarebbe opportuno mostrare ai conducenti dei veicoli in emergenza che si è notato il loro arrivo e si sono comprese le loro intenzioni, ad esempio  sarebbe  opportuno  che  gli  altri  utenti  della  strada  segnalino  con  l’indicatore  di  direzione  la manovra  di  spostamento  a  destra  che  stanno  per  compiere  lasciando  in  funzione  il  dispositivo  sino  a quando il veicolo in emergenza no sia transitato.

 

USO DEL SOLO LAMPEGGIANTE BLU.

Nell’uso del solo dispositivo lampeggiante blu si tenga presente che non consente di derogare ad alcuna norma del c.d.s. né conferisce alcuna prerogativa particolare.

 

Tuttavia non è possibile disconoscere al dispositivo lampeggiante un effetto di segnalazione visiva che, in determinate circostanze, può essere molto utile.  In estrema sintesi si può affermare che:

non è consentito l’uso del dispositivo lampeggiate blu al di fuori di una situazione di reale EMERGENZA;

anche in situazioni di reale emergenza, se il lampeggiante è utilizzato senza sirena il conducente del mezzo NON ha alcuna prerogativa particolare e deve rispettare tutte le norme del c.d.s.

Come si dirà il lampeggiante serve essenzialmente ad integrare l’effetto della sirena. Da solo, invece non riesce ad essere sufficientemente funzionale all’esigenza di avvisare l’utenza del transito e dell’imminente arrivo di un mezzo di emergenza e soccorso.

Uniche particolari prerogative che consente il solo azionamento del lampeggiante sono previste dall’art. 176/14° indicate nel prospetto allegato.

 

Il Ministero dell’Interno, con nota n° 300/A32890/105/19/3 del 10/4/2001”Uso dei dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiate blu ed acustica - art. 177 c.d.s.” ha precisato che:

“… l’utilizzo del solo dispositivo luminoso, …  non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza stradale, avendo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza pubblica o connessi all’esercizio delle funzioni comunque richiamate dal citato art. 177 C.d.S.”

 

USO DELLA SOLA SIRENA.

Usare solo  la  sirena  non è  sufficiente  a  godere  delle  facoltà  previste  dall’art.  177  c.d.s.  sebbene  da  una attenta lettura dell’articolo in questione potrebbe sorgere un problema di coordinamento, in quanto il 1° comma prevede la possibilità che il veicolo sia privo di lampeggiante, mentre il 2° comma ne considera indispensabile l’uso congiuntamente alla sirena per poter circolare senza osservare tutte le norme del c.d.s.

Nonostante l’apparente contraddizione non c’è contrasto tra la norma del comma 1° e quella del comma 2° dell’art. 177 c.d.s., infatti mentre la prima disposizione si limita ad affermare che i dispositivi supplementari  devono  essere  usati  solo  in  certe  circostanze  ed  unicamente  dai  conducenti  ei  mezzi  di polizia, antincendio e soccorso, non attribuendo loro alcuna prerogativa particolare, la seconda specifica che  solo  l’uso  congiunto  dei  entrambi  i  dispositivi  attribuisce  speciali  facoltà  ai  predetti  conducenti.

Raccordando opportunamente le due disposizioni si giunge alla conclusione che i veicoli in “sola sirena” non possono derogare alle norme del c.d.s. anche se impegnati in servizi d’emergenza.

 

Quindi, nella pratica, è opportuno dotare di entrambi i dispositivi i veicoli che si intendono utilizzare per

servizi d’emergenza, ma non è vietato avere installato uno solo dei due sistemami previsti tenendo presente

le limitazioni che l’uso del singolo dispositivo hanno sulla condotta di guida.

Ne  deriva  che  con  la  sola  sirena  in  funzione  il  conducente  deve  ricevere  via  libera  dagli  agenti  e  dagli

utenti ma deve altresì rispettare tutte le norme del c.d.s.

 

USO CONGIUNTO DI SIRENA E LAMPEGGIANTE:

E’ importante sottolineare che solo l’uso congiunto di lampeggianti e sirena (art. 177/2° c.d.s.) consente di

derogare a:

 

obblighi,

divieti,

limitazioni,

prescrizioni della segnaletica stradale,

norme di comportamento in generale.

 

Eccezione a queste considerevoli “libertà” sono:

segnalazioni degli agenti del traffico,

rispetto generale delle regole di prudenza e diligenza.

Con questo si viene a dire, tra le altre cose, che se un agente di polizia impone l’alt ci si deve fermare!

 

Le esenzioni però, NON si estendono alle norme su:

- documenti,

- veicoli,

 

Quindi  il  veicolo  deve  essere  perfettamente  funzionante  in  ogni  sua  parte  (luci,  specchietti  retrovisori, pneumatici,  freni,  numero  di  passeggeri  a  bordo,  etc.);  deve  avere  i  documenti  in  ordine  (revisione, annotazioni  sulla  carta  di  circolazione  della  presenza  di  ganci  di  traino,  alimentazione  a  gas,  etc.),  il conducente deve possedere una patente di guida adeguata al veicolo.

Nota di rilievo ritengo sia quella della necessità di limitare la massimo l’uso dei dispositivi, sia visivi che acustici.  L’uso  deve  essere  limitato  alle  sole  situazioni  di  reale  necessità  n  funzione  dell’urgenza  che  il servizio  da  svolgere  impone.  In  linea  di  principio,  perciò,  nessun  dispositivo,  NEANCHE  QUELLO LAMPEGGIANTE,  deve  essere  utilizzato  in  modo  sistematico  durante  il  normale  servizio  (ad  esempio negli spostamenti ordinari, trasferimenti, etc.).

Questo principio è stato ribadito da numerose circolari e disposizioni ministeriali che si sono interessate della  materia  che  hanno  evidenziato  un  principio  comune  che  deve  essere  sempre  posto  alla  base  del comportamento dei conducenti di veicoli in emergenza. Del resto se si abusa dei dispositivi supplementari di allarme si rischia di far perdere di credibilità all’importante segnalazione che essi hanno il compito di effettuare. L’uso sistematico e costante, anche al di fuori dei casi di reale necessità, comporta assuefazione negli  utenti  della  strada  che  non  riescono  poi  a  distinguere  in  maniera  certa  quando  il  veicolo  è  in emergenza e quando non lo è. Anche l’uso sistematico del solo lampeggiante è fonte di assuefazione e, in special  modo  nella  circolazione  al  di  fuori  dei  centri  abitati,  può  provocare seri  problemi  alla  sicurezza della circolazione in situazione di reale emergenza; infatti come abbiamo riportato più sopra, sulle strade extraurbane il suono della sirena viene percepito con difficoltà se non a distanza ravvicinata e quindi ciò che consente all’utente di capire che il veicolo è in circolazione di emergenza è il solo lampeggiante.

 

Affinché si abbia TOTALMENTE l’effetto pratico e giuridico che i dispositivi supplementari di allarme sono chiamati a svolgere occorre che:

- entrambi i dispositivi siano sempre accesi,

- sirena e lampeggiante siano usati in modo continuo.

 

Come  scritto  più  sopra  l’esenzione  dal  rispetto  delle  norme,  ed  il  conseguente  comportamento  da  parte degli agenti del traffico e degli utenti, ha effetto solo se il veicolo ha in funzione simultanea entrambi i dispositivi. La sirena, per la verità, rappresenta il dispositivo “attivo” cioè quello che consente di avvertire gli altri utenti della strada a grande distanza, mentre le luci lampeggianti ne integrano l’effetto facilitando  l’individuazione del veicolo in mezzo la traffico. Questa funzione non può esser svolta efficacemente da un utilizzo non continuo dei dispositivi né dall’uso del solo lampeggiante, anche se associato al suono, più o meno continuo, del clacson ordinario.

In secondo luogo, la continuità del suono è molto importante per la sua percezione e quindi la prescrizione di usare congiuntamente sirena e lampeggiante va rispettata con assoluta priorità.

Del  resto  l’obiezione  di  alcuni  sul  possibile  disturbo  alla  quiete  pubblica  (art.  659  Codice  Penale)  che questo dispositivo può creare è pienamente giustificato dalle superiori esigenze che ne motivano l’uso e che sono connesse alla stessa sicurezza della circolazione; i conducenti infatti potranno meglio adeguarsi al comportamento che la legge impone (fermarsi, dare la precedenza, etc.) se riescono a percepire già da una certa distanza l’approssimarsi del veicolo in emergenza.

 

Chi  ci  dice  che  non  è  sempre  necessario  azionarli  sta  anche  dicendo  che  il  servizio  non  è  veramente urgente….  questo  deve  fare  riflettere  i  volontari/conducenti:  le  responsabilità  penali  sono  strettamente personali  e  non  possono  essere  “passate”  a  chi  vi  dice  di  accendere  e  spegnere  i  dispositivi,  o  c’è emergenza o non c’è!

 

u) quali sono, precisamente, i limiti e le facoltà che ha un conducente di

veicolo in circolazione d’emergenza?

In questo caso ci soccorre la giurisprudenza che, nel corso degli anni, ha affrontato casi realmente accaduti ed ha dettagliatamente definito l’ambito in cui un conducente di veicoli in emergenza può “VIOLARE” LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE (attenzione a quanto stiamo per definire… non esagerare nel prendersi libertà di guida).

Nella  maggioranza  dei  casi  la  giurisprudenza  di  legittimità  e  ordinaria  ha  affermato  un  principio  che potrebbe essere riassunto nel modo seguente:

 

IL  CONDUCENTE  DI  UN  AUTOMEZZO  IL  QUALE  CIRCOLI  PER  SERVIZIO  URGENTE  CON L’AZIONAMENTO DEI SISTEMI D’ALLARME NON DEVE ANTEPORRE IL PROPRIO DIRITTO DI URGENZA ALLA SICUREZZA E ALLA VITA DEGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA, SICCHE’  E’  TENUTO  A  CONTEMPERARE  L’URGENZA  DELLE  OPERAZIONI  D’INETRVENTO CON L’ESIGENZA DI NON NUOCERE AD ALTRI.

Questo principio DEVE far parte del bagaglio di conoscenze di ogni conducente di mezzi di soccorso!

Tornando ad esaminare il dettato dell’art. 177 c.d.s. troviamo che richiama i concetti di PRUDENZA e DILIGENZA.

 

Non  si  dirà  mai  abbastanza  su  questi  due  principi  cardine  per  la  guida  di  mezzi  in  emergenza,  infatti  i conducenti,  pur  essendo  esonerati  dall’osservanza  di  un  buon  numero  di  norme,  sono  tuttavia  tenuti  al rispetto delle regole della comune prudenza e diligenza per non porre in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada.

L’obbligo  di  prudenza  implica  anche  il  dovere  di  tenere  una  velocità  che  non  costituisca  pericolo  in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.

Un  comportamento  si  può  ritenere  contrario  alla  comune  prudenza  e  diligenza  quando  è  prevedibile dall’uomo medio che esso possa generare un danno a persone o cose, o quando è possibile affermare che il danno poteva comunque essere evitato senza grave pericolo per il servizio svolto.

La  prevedibilità  di  un  evento  o  la  sua  evitabilità  dipendono,  naturalmente,  da  una  serie  di  fattori  molto variabili  ed  estremamente  diversi  anche  da  persona  a  persona,  tuttavia  un  dato  è  certo:  il  giudizio  di prevedibilità o evitabilità di un evento deve essere compiuto riportandosi al momento in cui si è verificato, valutando  se  questo  appariva  o  meno  come  probabile  per  colui  che  ha  agito  (il  cosiddetto  giudizio  “ex ante”).

 

Si  richiama  ancora  la  nota,  già  riportata  alla  voce  “USO  DEL  SOLO  LAMPEGGIANTE  BLU”,  del Ministero dell’Interno n° 300/A/32890/105/19/3 del 10/4/2001, in questa si legge:

“… omissis … è opportuno adottare specifiche iniziative per sensibilizzare i conducenti perché, comunque,  ispirino  le  loro  condotte  di  guida  ad  una  attenta  valutazione  delle  condizioni  di  contesto,  in modo da contenere al massimo il determinarsi di accentuate situazioni di pericolo soprattutto per i terzi estranei all’operazione di servizio che richiede l’utilizzazione dei dispostivi luminosi ed acustici di allarme … omissis … richiamando l’attenzione di tutti i responsabili delle Amministrazioni coinvolte sulla necessità  di limitare  al  massimo,  in  ogni  caso, l’uso  dei  dispositivi  supplementari  di  segnalazione visiva e di allarme acustico”.

 

v) Quali sono i casi concreti contrari alla comune prudenza e diligenza?

Non è possibile quindi elencare esattamente i comportamenti che possono ritenersi contrari alla comune prudenza in quanto estremamente variabili sono le situazioni concrete della circolazione.

Si  può  perciò  solo  tentare  di  tratteggiare  un  elenco  di  comportamenti  sicuramente  contrari  alla  comune prudenza (anche se si è consapevoli del carattere puramente indicativo di un siffatto elenco) in base alle situazioni che la Corte di Cassazione ha avuto modo di valutare nel corso degli anni.

Circolare  contromano  o  sorpassare  in  prossimità  o  corrispondenza  di  curve  o  dossi  quando  la visibilità sia molto limitata;

Attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti abbiano udito i  dispositivi  di allarme e si  siano arrestati  tempestivamente;  tutto  ciò  in  special  modo  quando  si attraversano incroci con semafori disposti al “rosso” o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza;

Invertire  la  marcia  su  autostrade  o  assimilate  senza  avvalersi  dell’ausilio  di  persona  a  terra  che controlli il traffico o comunque senza fare uso della massima cautela possibile;

Procedere a velocità manifestatamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (es.: nei centri abitati, nei luoghi molto frequentati da bambini, in prossimità di lavori, nelle ore notturne, etc.);

Usare proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;

Viaggiare sui marciapiedi a velocità eccessiva in relazione alla presenza di pedoni.

 

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha quindi precisato l’ambito operativo dell’esenzione concessa ai conducenti di veicoli di soccorso.

Sintetizzando tutte le massime della Cassazione in materia, si può dire che la norma dell’art. 177 c.d.s. èuna norma di compromesso che deve contemperare due opposte esigenze:

 

1) l’esigenza della sicurezza della circolazione in generale,

2) l’esigenza - opposta - della massima rapidità d’intervento dei mezzi di soccorso.

 

Tale compromesso consiste da una parte nell’esonero dal rispetto delle norme stradali per i conducenti dei mezzi  di  soccorso,  e  dall’alta  nell’obbligo  generico  per  questi  conducenti  di  tener  conto  delle  regole  di comune prudenza e diligenza.

Quindi ad esempio il conducente di un veicolo antincendio che attraversa a velocità sostenuta un incrocio con semaforo rosso, pur non essendo punibile ai sensi dell’art. 146 e 141 c.d.s. (sanzione amministrativa) potrà  essere  ritenuto  responsabile  delle  lesioni  personali  cagionate  ad  altri  conducenti  o  pedoni  per  non avere usato la massima diligenza imposta dalle concrete circostanze.

In pratica se il nostro conducente attraversa l’incrocio senza accertarsi che gli altri utenti abbiano udito e visto  il  proprio  mezzo  e  quindi  si  siano  fermati,  è  responsabile  dei  danni  e  delle  lesioni  eventualmente procurati ad altri…. attenzione, non prendete esempio dal cinema!!

 

z) come comportarsi in caso di servizio non urgente o nel seguire manifestazioni sportive?

Sembrerebbe inutile riprendere il discorso ma non è mai abbastanza sottolineare che il conducente di un veicolo di soccorso o antincendio che effettua un servizio NON urgente NON deve attivare alcun dispositivo supplementare di allarme e deve quindi rispettare tutte le norme del CdS.

Nella pratica deve tenere un comportamento simile anche il conducente di una ambulanza che effettua il trasporto NON URGENTE di un infermo, ancorché in gravi condizioni o che l’ambulanza sia al seguito di manifestazioni sportive!!!

In  quest’ultimo caso,  ed alla  luce  di  quanto  sino  ad  ora  scritto, appare evidente  a  tutti  quelli  che  hanno avuto  la costanza  di  leggere  sino  a  qui,  che  non  vi  sono  motivi  giuridici  che  giustifichino  l’accensione anche del solo lampeggiante blu….

Quindi  prestando  servizio  in  occasione  di  manifestazioni  sportive  distinguiamo  tra  chi  svolge  servizio sanitario e chi di “scorta”.

In  generale  si  devono  rispettare  le  prescrizioni  imposte  dai  regolamenti  sportivi  e  quelle  contenute  nei permessi ed autorizzazioni ottenute per la manifestazione.

Il personale di polizia che effettua una “scorta” però può usare i sistemi d’allarme per:

 

bloccare il traffico alle intersezioni,

segnalare l’obbligo di arresto ai veicoli che impegnano l’opposto senso di marcia.

 

Questo NON può essere fatto dai volontari che, eventualmente sono presenti sulla strada, e qui ci rifacciamo a quanto scritto nei paragrafi iniziali del presente lavoro.

Per i conducenti ed il personale delle ambulanze al seguito della manifestazione sportiva si aggiunga che NON può intervenire per regolare il traffico o creare ostacolo alla normale circolazione.

 

x) quanto posso andare veloce?

A questo punto appare necessario esaminare la circolazione in emergenza con la possibilità di viaggiare a velocità superiore ai limiti generali o specifici imposti sulle strade.

Compreso  che  il  servizio  con  sirena  e  lampeggiante  attivati  consente  di  derogare  ai  limiti  di  velocità vediamo se è necessario veramente “correre”.

Richiamando il concetto di “urgenza” ed “emergenza” introdotto nei paragrafi precedenti possiamo osservare che il codice limita di molto i casi in cui il conducente può azionare i dispositivi d’allarme. Il 118 poi si spinge oltre e detta precise regole per i conducenti.

Ma  per  fare  propri  ancor  più  questi  concetti  vediamo  quanto  si  “guadagna”  aumentando  la  velocità  in termini di tempo necessario a percorrere un determinato tragitto.

 

Prendiamo la distanza di 11 Km.

Velocità in Tempo di Differenza tra Tempo Spazio di frenata Spazio totale

Km/h percorrenza 50km/h psicotecnico 1” meccanico su d’arresto  in

(in minuti) e la velocità = spazio percorso asfalto asciutto metri (tempo

superiore alla velocità (in metri) psicotecnico +

(in minuti) (in metri) spazio di frenata

meccanico)

50 13,2 // 13,8 13,78 27,67

60 10,9 2,2 16,67 19,84 36,51

70 9,4 3,8 19,44 27,01 46,51

80 8,2 5 22,22 35,27 57,50

90 7,3 5,9 25,00 44,64 69,64

100 6,6 6,6 27,78 55,10 97,24

 

Come si nota all’aumentare della velocità di percorrenza “risparmiamo” tempo ma allunghiamo gli spazi

d’arresto quindi aumentano i pericoli potenziali per:

 

- conducente del veicolo in emergenza,

- trasportati sul veicolo in emergenza,

- altri utenti della strada,

- pericolo di danneggiamento del veicolo di soccorso e dei veicoli degli altri utenti della strada.

 

Credo appaia ovvio il perché dell’accenno ai pericoli per le persone, meno immediata è la consapevolezza che danneggiare anche “solo” i veicoli, in particolare quelli di emergenza intesi come tutti quelli destinati ad un servizio di pubblico soccorso, comporterebbe la probabile riduzione delle potenzialità di erogazione del servizio cui è destinato il veicolo stesso anche solo per i “tempi morti” necessari a riparare il mezzo perché ricoverato in officina.

 

Ma se volessimo escludere tutti i fattori sopra elencati, quali sono le condizioni per cui il ritardo nell’arrivo a destinazione può portare a gravi danni o pericolo per la vita e la sicurezza delle persone?

Credo di poter contare sulla conferma di tutti coloro che svolgono servizi di soccorso sanitario che gli unici interventi  per  cui  anche  un  solo  minuto  di  ritardo  potrebbe  essere  fatale  sono  quelli  relativi  a:  -  arresto cardiaco, - arresto respiratorio, - emorragia.

Ogni altra patologia può essere affrontata anche con 5 minuti di ritardo, riducendo così splendidamente i rischi connessi alla circolazione stradale.

Infatti solo in presenza di uno - o tutti e tre -  dei fattori sopra citati, un ritardo di pochi minuti potrebbe essere fatale, quindi perché CORRERE? Se ci troviamo a dover soccorrere un uomo con femore rotto, una ferita lacero contusa, o…. tutto ciò che non è IMMEDIATA COMPORMISSIONE DELLE  FUNZIONI VITALI  non  c’è  motivo  di  superare  i  limiti  di  velocità:  non  esiste  giustificazione  giuridica  e  nemmeno necessità medico/sanitaria.

 

Se passiamo ad esaminare i servizi di soccorso NON sanitari possiamo anche qui trovare casi in cui “correre” non è necessario. Escludiamo i casi di “incendio” in cui, potenzialmente, possono esservi sempre in gioco vite umane, cerco di fare un elenco, senza la pretesa di essere esaustivo perché ogni uno di noi potrebbe trovarne altri e diversi, ecco i casi in cui si potrebbe dover “correre”:

 

disastro ferroviario,

disastro aereo,

disastro navale,

incidente stradale con veicoli che trasportano materiali inquinanti o infiammabili,

crollo di edifici,

…..?

 

Essendo eventi, per fortuna, piuttosto rari nella quotidianità, credo sia possibile affermare che in tutti i casi non citati “correre” non è necessario perché giungere sul posto 5 minuti prima, a fronte dei rischi connessi con la “corsa” effettuata, non costituisce un elemento che migliora il soccorso.

Gli  elementi  che  determinano  la  qualità  e  l’efficacia  del  soccorso  sono  altri  e  Voi  tutti  sapete  essere  la competenza e la professionalità con cui il soccorso specifico viene posto in essere: il tempo impiegato per giungere  sul  luogo  non  fa  la  differenza,  soprattutto  se  parliamo  di  5  o  10  minuti  di  tra  il  viaggiare  in scurezza ed il viaggiare con una componete di rischio elevata.

Si consideri altresì che i servizi nazionali di soccorso sono dislocati sul territorio in maniera tale da non trovare, tra loro, distanze di centinaia di chilometri, quindi il raggio d’azione di ogni squadra di soccorso (termine  generico  per  definire  chiunque  svolga  servizi  d’emergenza)  è  naturalmente  limitato  a  qualche decina di chilometri al massimo. Con questa consapevolezza credo sia ulteriormente inutile darsi alla “corsa” nel soccorso, per lo meno negli interventi d’emergenza più comuni e quotidiani.

Pensate ad un semplice tamponamento, o uscita fuori strada o collisione - il tutto senza feriti -   che blocca un’autopompa antincendio, una ambulanza o ad un veicolo del soccorso alpino …. non si giunge sul posto e si deve chiamare la centrale per fare partire un altro veicolo - sempre che sia disponibile - : quanti minuti

di ritardo si accumulano?

 

y) Come fare per attraversare un incrocio?

Dopo la velocità questo è l’altro elemento di maggior rischio per i veicoli in emergenza.

Atteso  che  “correre”  non  paga,  nemmeno  attraversare  un  incrocio  senza  fermarsi  dà  riscontri  positivi.

Infatti le modalità pratiche con cui un conducente deve affrontare l’attraversamento di un incrocio sono le seguenti (con sirena e lampeggiante accesi):

 

1. si giunge in prossimità dell’intersezione rallentando,

2. se necessario si superano i veicoli già attestati sull’incrocio, ma con molta cautela,

3. ci si arresta in posizione tale da poter vedere tutti i bracci dell’intersezione ed i relativi veicoli,

4. ci si accerta che tutti gli utenti della strada si siano accorti di noi e si siano posizionati in maniera tale da darci modo di passare dandoci strada libera,

5. si riprende la marcia e si attraversa.

Secondo logica, che credo si condivisibile da tutti, con queste modalità le possibilità di sinistro sono ridotte al minimo e, quant’anche accadessero, non per colpe da addebitarsi agli autisti dei mezzi di soccorso.

 

CURIOSITÀ 1): se due veicoli di soccorso si trovano contemporaneamente sullo steso incrocio con sirena e lampeggiante accesi, chi passa per primo?

 

Questa domanda è stata formulata anni fa per gioco ma… se fosse vero?

Si dovrebbe rispondere  che a questo punto le prerogative speciali si “azzerano” e si torna in condizione di “parità” tra i conducenti, quindi si dovrebbero osservare le regole vigenti su quell’incrocio in quel momento:  insomma  chi ha  la  precedenza  passa  per  primo e chi  no, aspetta…  ma  siccome  le  condizioni psicologiche dei conducenti al momento non sono certo di distacco e freddezza totale, è consigliabile usare il  buon  senso  che  suggerisce  di  pensare  che  entrambi  i  conducenti  abbiano  adottato  la  condotta  sopra descritta,  quindi  ad  un  certo  punto,  i  veicoli  sono  entrambi  fermi  sull’incrocio  e  si  “vedono”:  dovrebbe bastare un occhiata tra i due per far decidere chi può ripartire prima dell’altro….. a chi capiterà di vivere questa situazione l’onere di informarci su com’è andata.

Non credo possano tenere le teorie dell’ambulanza prima dei VVFF perché il ferito è già certo mentre i VVFF  non  sanno  se  ci  sarà….  Oppure  prima  i  VVFF  perché  potrebbero  impedire  la  morte  di  qualcuno mentre l’ambulanza  soccorre  chi  è  già  certamente  solo  ferito….  etc,  con  tutte  le  varianti  che  vogliamo trovare.

 

Con buona pace di tutti, saranno gli autisti a scegliere di volta in volta e ho scoperto che ….. è successo davvero  il  giorno  24  febbraio  2008  a  Firenze:  autobotte  VV.FF.  contro  ambulanza.  Le  sirene  dei  due veicoli si “fondono insieme”, i rispettivi conducenti non sentono l’altra e avviene la collisione: l’autobotte urta  il  fianco  sinistro  dell’ambulanza  e  la  ribalta,  nessun  ferito  perché    i  veicoli  viaggiavano  a  velocità evidentemente  ridotta  ma…  se  i  due  conducenti  avessero  osservato  ciò  che  è  indicato  più  sopra  nulla sarebbe  successo  perché  il  veicolo  avrebbe  dovuto  essere FERMO  per  un  istante alla  linea  d’arresto dell’intersezione  e,  solo  dopo  avere osservato  bene  tutti  gli  altri  bracci  di  strada,  riprendere  a  marciare.

Aggiungo che in cassi come questo conta molto lo sguardo dei conducenti dei vicoli in emergenza: ci si guarda negli occhi e ci si intende… non posso dire altro, provare per credere.

Per l’uso delle cinture di sicurezza rimando alla NOTA CRITICA al paragrafo apposito.

 

CURIOSITA’ 2): Dati statistici sulla sinistrosità dei veicoli in emergenza.

Da un articolo apparso su “emergency oggi” del dicembre 1997 ho trovato che in seguito ad uno studio effettuato  nello  stesso  anno  per  la  sola  regione  Piemonte,  il  35%  degli  infortuni  ai  soccorritori  sanitari risultano essere stati provocati da incidenti stradali. Il restante 65% era dovuto a cause non legate ai veicoli di soccorso quali avvelenamenti, intossicazioni, caduta durante il trasporto a piedi del paziente, morsi di animali, violenza dei pazienti stessi, etc.   L’estensore dell’articolo giunge ad affermare:

“… Oltre alla normale pericolosità del mezzo su ruote… si aggiunge anche il rischio legato alla “guida in emergenza” che spesso mette solo a repentaglio la sicurezza dei soccorritori, più che apportare un netto vantaggio per la salvezza delle vittime…”. Afferma altresì, nelle premesse, che:

“…. Appare dimostrabile che buona pare di questi infortuni si verifica per imprudenze degli stessi soccorritori (scarsa valutazione dei rischi evolutivi, poca conoscenza dei mezzi a disposizione, trascuratezza nell’adozione dei dispositivi d protezione, errori di guida, etc.)…”

 

Proseguendo troviamo dati interessanti che aiutano a comprendere quanto sia sconsigliabile CORRERE. Infatti nell’esame dei sinistri verificatisi troviamo che nel TRAGITTO VERSO IL LUOGO DELL’INTERVENTO:

 

il 50 % è dovuto ad impatto laterale,

il 18,8 % è dovuto al mezzo fuori strada,

il 9,09 % è dovuto ad urto frontale,

il 9,09 % a tamponamento.

 

Le  restanti  percentuali  di  infortuni  al  personale  sono  legate  a  cause  non  connesse  alla  circolazione  del mezzo  (cadute  dei  soccorritori  dal  mezzo  fermo  o  in  seguito  a  manovre  brusche).  Di  questi  incidenti esaminati il 25% è avvenuto ad incrocio, il 4,55 in sorpasso.

 

Per il tragitto di RIENTRO dopo l’intervento i dati sono:

 

il 33,33 % impatto laterale,

l’8,33 % per urto frontale,

il 8,33 % per mezzo fuoristrada,

il 8,33 % per tamponamento.

 

Anche in questo caso le restanti percentuali non interessano questo lavoro ma trattano lesioni occorse in seguito a caduta dal mezzo fermo, manovre brusche, e aggressione da parte di pazienti (!).

Da notare che le lesioni dei soccorritori per caduta all’interno del mezzo in movimento in rientro rappresentano  il  16,67%  rispetto  a  quelle  di  andata  che  erano  del  9,09%.  Probabilmente  a  causa  della necessità di assistere il paziente, che porta spesso il soccorritore ad abbandonare la posizione sicura (seduta e  con  cinture  allacciate  -  speriamo  -).  Traiamo  le  debite  conclusioni  così  come  le  riporta  l’autore  dello studio:

“…alcuni incidenti stradali si sarebbero potuti evitare con corsi di guida adeguati e con l’utilizzo rigoroso delle cinture di sicurezza…”

Io, molto umilmente, aggiungerei: con la riduzione al minimo della guida “in sirena” lasciandola ai soli casi in cui, davvero, un ritardo di pochi minuti comporterebbe compromissione della vita dei soggetti in che  si  vanno  a  soccorrere  e  comunque mantenere  assolutamente  una  guida  improntata  alla  massima prudenza.

Sebbene lo studio riguardi le autoambulanze credo sia possibile estendere le valutazioni e le conclusioni a tutti  i  veicoli  dotati  di  dispositivi  supplementari  d’allarme,  con  buona  pace dei  novelli  Nuvolari  del soccorso.

 

CURIOSITA’ 3): sirena e lampeggiante: ne abbiamo davvero bisogno?

 

Uno  studio  statunitense  dei  primi  anni  2000  sugli  incidenti  occorsi  alle  ambulanze  mette  in  risalto  che usare  i  sistemi  supplementari  d’allarme  e  quindi  “correre”  nella  maggioranza  dei  casi  non  serve,  anzi genera ulteriori danni.

E’ emerso che tra il 1987 ed il 1997 sono avvenuti 339 incidenti con veicoli di soccorso sanitario con 405 vittime e 838 feriti.  Di questi:

 

- 202 incidenti su 339 erano con veicoli in “sirena” - pari al 60% -

- 233 vittime su 405 erano a bordo dei veicoli in sirena - pari al 58% -.

 

In quasi tutti gli incidenti fatali è stato rilevato:

-autista con guida “aggressiva”,

-ambulanza che causa incidente,

-incidente in incrocio,

-gli occupanti degli atri mezzi coinvolti subiscono i danni maggiori,

-gli occupanti del vano sanitario hanno una probabilità maggiore di ferirsi,

-gli autisti hanno poca esperienza.

 

Le caratteristiche degli incidenti fatali portano ad evidenziare che-la maggior parte avviene:

-agli incroci,

-in curva,

-in sorpasso.

 

In un altro studio, nel periodo 1991 – 2002 su 300 incidenti mortali con ambulanze, sono state evidenziate 82 vittime all’interno dell’ambulanza; di queste, 27 erano operatori sanitari e la principale causa di morte è stato il mancato uso delle cinture di sicurezza.

L’efficacia del trasporto in “sirena”, su uno studio di 75 casi, ha cercato di capire se i dispositivi supplementari d’allarme servono e se il “tempo guadagnato” risulta significativo al fine della prognosi del paziente.

Il veicolo in sirena era seguito da uno non in sirena e venivano rilevati i diversi tempi di percorrenza. La differenza  registrata  tra  quello  in  sirena  e  quello  non  era  di  230  secondi  (3  minuti  e  50  secondi)  su  un percorso medio di 8,8 miglia (5,464 Km).

In 61 casi su 75 - pari a 81% - il paziente non ha avuto bisogno di ulteriori manovre.

 

Le conclusioni sono.

a) Vi è un reale risparmio di tempo viaggiando in “sirena”,

b) viaggiando in “sirena” il vantaggio al paziente si è rivelato solo in un numero limitato di casi,

c) il trattamento effettuato dal personale sanitario sul posto riduce la necessità del trasporto in emergenza.

 

I soccorritori devono trovare equilibrio tra:

1) tempo di risposta adeguato alla richiesta,

2) aspettative degli utenti: “è la mia emergenza!”,

3) sicurezza del personale di soccorso - del paziente - degli astanti,

4) i bisogni del paziente.

 

Da tenere presente.

 

A) Quando si verifica un incidente a un mezzo di soccorso che è impegnato a raggiungere un paziente non si reca danno direttamente al paziente ma le conseguenze dell’incidente possono arrecare danno per il ritardo che si viene a verificare nel soccorso.

B) L’utilizzo dei sistemi supplementari d’allarme solo in pochissimi casi risulta utile. Bisogna limitare il loro uso a quei pochi casi in cui il loro utilizzo rechi beneficio al paziente. Si tenga presente che se non è possibile stabilire i criteri d’utilizzo, l’”abuso” dei dispositivi non si è dimostrato vantaggioso.

C) se si è coscienti che l’uso dei dispositivi supplementari d’allarme rechi un danno maggiore rispetto al loro  potenziale  aiuto  è  auspicabile che  il  permesso  di  guida  in  “sirena”  sia rilasciato  solo  dopo  aver effettuato uno specifico addestramento.

D) esistono pochi studi in merito all’efficacia dell’utilizzo dei sistemi nel ridurre i tempi di trasporto.

E) i dispositivi dovrebbero essere utilizzati solo quando il paziente necessita di manovre “salva vita”.

F) l’utilizzo dei sistemi in andata e ritorno deve essere effettuato in base alle reali condizioni cliniche del paziente.

G) il sistema di emergenza deve identificare nella maniera più precisa possibile i casi in cui utilizzare o meno i dispositivi.

H) eccetto i casi in cui sono necessarie manovre salva vita e sono coinvolti più pazienti, l’invio in “sirena” si rende necessario solo per il primo mezzo.

Per i volontari di protezione civile, quindi NON sanitari, alla luce di quanto sopra esposto, due domande su cui riflettere:

 

- E’ davvero necessario utilizzare i dispositivi supplementari d’allarme?

- In quali casi di intervento di protezione civile “si salva la vita “a qualcuno correndo?

 

j)  proiettori  anabbaglianti  e  clacson?  Trasporto  d’emergenza  su  veicoli privati.

Sin qui abbiamo trattato della sirena e del lampeggiante ma il c.d.s. ci dice anche, all’art. 153/2°, che è obbligatorio  l’uso  dei proiettori  anabbaglianti anche  di  giorno  a  tutti  i  veicoli  che  trasportano  feriti  o ammalati gravi.

Si osservi che l’obbligo sussiste solo per chi trasporta feriti o ammalati gravi e non per i veicoli di soccorso in genere e, si badi bene, QUANDO LI SI TRASPORTA, NON QUANDO LI SI VA A PRENDERE.

 

Quindi solo i veicoli con paziente a bordo devono accendere gli anabbaglianti.

 

La  norma  inoltre  ci  riserva  un'altra  sorpresa,  infatti  si  legge:  “…  sui  veicoli  che  trasportano  feriti  o ammalati gravi … “, quindi non solo le autoambulanze devono accendere gli anabbaglianti ma qualsiasi veicolo, anche una vettura privata, un autocarro o un furgone, a patto che in quel momento trasporti un ferito o ammalato grave.

Detto  questo  ecco  la  risposta  a  chi  si  chiede  come  fare  per  identificare  una  vettura  privata  con  una  ... partoriente a bordo… iniziamo col tenere i proiettori anabbaglianti accesi.

L’art. 156/4° c.d.s. aggiunge una ulteriore novità: chi trasporta feriti o ammalati gravi, e solo in caso di necessità,  possono  fare  uso  dei dispositivi  di  segnalazione  acustica anche  dove  è  vietato,  ossia  nella generalità dei centri abitati e fuori dei casi previsti dalla norma.

Anche qui il codice parla di veicoli in generale e non di sole ambulanze.

Con questi due elementi possiamo affermare che, giuridicamente abbiamo esaurito i modi per distinguere un veicolo che marcia con a bordo una persona che abbisogna di cure mediche.

In  entrambi  i  casi  non  è  data  facoltà  di  non  rispettare  la  segnaletica  a  chi  accende  gli  anabbaglianti  e “strombazza” all’impazzata. Si deve confidare solo nella comprensione degli altri utenti della strada che, se vorranno o se capiranno, lasceranno libero il transito così come potrebbero fare gli agenti del traffico, se non addirittura scortare il veicolo a destinazione per mezzo di veicoli di servizio che precedono  - questi ultimi certamente con sirena e lampeggiante accesi - il veicolo privato.

 

Il vecchio FAZZOLETTO BIANCO che sventola fuori dal finestrino è ... una invenzione che si perde nella notte dei tempi della motorizzazione e di cui non so dare spiegazione ma che, di certo, non garantisce alcuna prerogativa particolare, quindi evitiamo di essere coinvolti in sinistri stradali con il braccio fuori dal finestrino ed il fazzoletto sventolante.

A parte la singolarità del caso in cui, al giorno d’oggi, si dovesse essere costretti a trasportare un ferito o ammalato  grave  sulla  propria  vettura  privata,  se  mai  ciò  dovesse  accadere  è  molto  probabile  che  si commetteranno anche infrazioni alle norme di circolazione perché ... la circostanza sembrerebbe imporlo.

In questo caso esiste la possibilità di chiamare in causa l’articolo 4 della L. 689/81 (cause di esclusione della  responsabilità)  per  eventuali  violazioni  commesse  -  e  rilevate  dalle  forze  di  polizia  stradale  -  nel corso di un “trasporto d’emergenza”; spetterà quindi all’autorità deputata a valutare il sicuro ricorso del nostro soccorritore improvvisato - e un pochino improvvido -  se sussistevano i presupposti per violare le norme del c.d.s. quindi se il trasporto giustificava la condotta.

Giova  ricordare  che  in  casi  simili  difficilmente  la  si  spunta  perché,  anche  di  recente,  la  Cassazione  (sentenza 18394/06) ha dato torto ad un automobilista che, raggiunto da un verbale per eccesso di velocità, si  era  giustificato  affermando  che  stava  trasportando  una  persona  che  aveva  bisogno  di  cure  mediche.  I Giudici hanno stabilito che il fatto - trasportare una persona che si crede stia molto male -  non giustificava la  condotta,  cioè  il  mettere  a  rischio  la  sicurezza  generale  del  traffico.  Detto  questo,  meglio  affidarsi  ai soccorsi sanitari mediante specifici veicoli ed evitare viaggi spericolati o quanto meno a rischio sanzioni.

 

Riassumendo e precisando:

Solo con presenza a bordo di feriti o ammalati gravi è obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti, quindi non esiste quest’obbligo per tutti gli altri veicoli di soccorso nel caso non trasportino soggetti con queste caratteristiche.

L’uso del clacson è consentito solo nel trasporto di ferito o ammalati gravi; anche qui nessun accenno a veicoli  di  soccorso  diversi  da  ambulanze  e  antincendio,  anche  se,  ad  onor  del  vero,  con  sirena  accesa  è praticamente inutile usare anche il clacson.

 

k)  posso  bere  alcolici  prima  di  guidare  un  mezzo  munito  di  dispositivi supplementari d’allarme?

Domanda  provocatoria  che  richiede  risposta  articolata  che  non  pretendo  sia  intesa  come  definitiva  e chiarificatrice: porrò solo dubbi.

Credo  sia  convinzione  di  tutti  che  sarebbe  opportuno,  per  non  dire  vietato,  assumere  alcolici  prima  di svolgere servizio con veicoli dotati di sirena e lampeggiante ma… dove stà scritto?

Il vigente CDS ci dice, all’art, 186, che possiamo bere sino ad un livello di alcool nel sangue pari a 0,5 g/l. Parrebbe  sia  possibile  bere  “qualcosina” con  dosi  che  non  determinabili  a  priori  perché  ogni  soggetto assimila diversamente l’alcool, quindi non esiste una regola generale che permetta di determinare, poniamo si  beva  birra,  dopo quanti  bicchieri  si  giunge  ad  avere  0,5  g/l…  potremmo  bere  sino  a  giungere  ad  un livello di 0,5 g/l….prima di guidare un ambulanza per esempio…. Oppure no! Ma proseguiamo.

 

Con la Legge 30/3/2001 n° 125 fu disposto, con l’art. 15, che fossero determinate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, pertanto si doveva fare DIVIETO ASSOLTUO di assumere bevande alcoliche e superalcoliche.

Per essere precisi per bevande alcoliche si intendono quelle con gradazione superiore a 1,2 gradi alcolici mentre per bevande superalcoliche quelle con gradazione superiore a 21 per cento alcol in volume. Con provvedimento 16/3/2006 furono finalmente individuate ed elencate le attività lavorative a rischio per lo svolgimento delle quali si doveva restare assolutamente sobri.

In questo elenco troviamo, al punto 8) lettera a) gli “… addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D.E….”

 

QUINDI il limite massimo ammesso di alcool assunto non sarà 0,5 g/l ma ZERO!

 

La  legge  sposa  la  ragione  ed  il  buon  senso…ma  trovo  un  problema.  La  norma  parla  di  ATTIVITA’ LAVORATIVE  e  non  chiarisce  se  per  “LAVORATIVE”  possa  intendersi  anche  chi  conduce  mezzi  di soccorso a titolo non professionale.

Certo è che per rilevare la violazione di questa norma non basta l’intervento di una pattuglia di polizia che sia  munita  di  etilometro  perché  è  previsto  che  per  le  finalità  della  norma  in  esame,  l’art.  15  della  L. 125/2001 prevede che gli accertamenti per il rilievo dell’alcool nel sangue “…. possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente…” inteso come il medico del lavoro e servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

E’ quindi è probabile che la polizia stradale non possa applicare le sanzioni previste dalla norma speciale di cui alla L 125/2001 ma possa solo “segnalare” al medico competente di avere trovato un conducente di veicolo  di  soccorso  -  quale  esso  sia  non  importa  -  con  alcool  nel  sangue,  poniamo  con  valore  0,4  g/l anziché ZERO: In questo caso il nostro allegro volontario non sarà punibile per violazione dell’art. 186 c.d.s.  - sanzione penale o amministrativa a seconda del valore dell’alcool rilevato - ma potrebbe esserlo per  la  l’art.  15/4°  della  Legge  125/01  con  sanzione  amministrativa  da  €  516,00  ad  €  2.582,00.  Non  si considera  in  questo  esempio  l’eventuale  accertamento  in  seguito  a  coinvolgimento  in  sinistro  stradale...

Dobbiamo ancora trovare giurisprudenza e pronunciamenti per avere una risposta certa, la norma è troppo “giovane” per chiarire meglio, ma abbastanza “vecchia” per generare dubbi.

Unica certezza è che la L. 125/06 ed il relativo elenco delle attività lavorative a rischio, non è applicabile al personale  delle  forze  armate,  delle  forze  di  Polizia  dello  Stato  e  degli  altri  corpi  armati  e  dei  vigili  del fuoco, applicandosi per queste categorie le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

w) cinture di sicurezza e radio?

Per le cinture di sicurezza l’art. 172 comma 8° lettera b) del c.d.s. ci dice che sono esentati dall’obbligo - ma ciò non significa che DEVONO evitare di indossarle - i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza.

 

Molto chiaro direi.

 

Si rilevi che:

tale facoltà è concessa solo ai soli veicoli antincendio e sanitari,

il veicolo si trovi in intervento d’emergenza

NON è obbligatorio NON indossarle ma è una facoltà concessa ai soli “addetti dei veicoli” – ovvero componenti l’equipaggio -  del veicolo antincendio o sanitario.

gli eventuali altri trasportati, non facenti parte dell’equipaggio, dovranno essere sempre assicurati con le cinture di sicurezza: anche i pazienti appena caricati si badi bene!

Detto questo è facile comprendere come tutti i componenti l’equipaggio di altri veicoli e servizi, ancorché muniti di sirena e lampeggiante, hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in ogni condizione di marcia.

In  pratica  è  possibile  che  l’autista  e  i  sanitari  sull’ambulanza  non  si  assicurino,  così  come  i  pompieri sull’autopompa, ma tutti gli eventuali trasportati dovranno essere assicurati.

Non possono godere dell’esenzione i veicoli di protezione civile del soccorso alpino. Ritengo utile sottoporre all’attenzione di tutti la necessità di curare sempre che le cinture di sicurezza siano indossate indipendentemente della facoltà concessa dalla norma. Mi fa specie vedere film americani in cui anche il ladro si allaccia la cintura di sicurezza quando fugge sull’auto rubata mentre noi italiani cerchiamo sempre la possibilità di godere di qualche privilegio che ci consenta di non rispettare una norma di legge anche se questo privilegio potrebbe costarci caro. Riflettiamoci sopra…

Attenzione particolare, e compito ingrato per certi versi, spetterà al conducente che dovrà assicurarsi che tutti i trasportati obbligati ad indossare la cintura di sicurezza lo facciano. Questo perché sono state emesse sentenze che ritenevano, in qualche misura, responsabile il conducente delle lesioni subite dai trasportati che  non  avevano  indossato  le  cinture  di  sicurezza:  avrebbe  addirittura  potuto  rifiutare  di  trasportare  le persone non allacciate e di riprendere la marcia. E’ vero però che i casi trattati riguardavano vetture private ma…. non è il caso di dare modo alla giurisprudenza di occuparsene partendo da noi.

 

NOTA CRITICA SULL’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA scontro tra VV.FF e ambulanza avvento a Firenze il 24/2/08: riflettiamoci.

I passeggeri dei due veicoli di soccorso non hanno subito lesioni gravi ma… avrebbero dovuto essere tutti trattenuti dalle cinture di sicurezza perché nel loro caso la norma di cui all’art. 172/8° comma lettera b) del cds ci dice che sono esentati dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza “... i conducenti e gli addetti dei veicoli antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza”.

Mentre  alla  lettera  a)  leggiamo  che  sono  esentati  “…  gli  appartenenti  alle  forze  di  polizia  e  i  corpi  di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza”.

Differenza?  Credo  di  sì;  per  la  polizia  l’esenzione  dall’obbligo  vale  nel  corso  del  SERVIZIO  nel  suo complesso, per gli altri (VV.FF. e sanitari) deve intendersi solo nel corso dell’INTERVENTO che credo possa  definirsi  quando  si deve,  appunto, intervenire  operando  una  qualche azione  di  soccorso  e  non nel tragitto da caserma/ospedale a luogo di azione. Quindi è lecito trovarsi senza cintura, ad esempio, solo nel caso  di  azioni  di  soccorso  all’infortunato  trasportato  quando  si  deve  infilare  un  ago  nel braccio;  per  i VV.FF.    non  saprei  che  esempio  portare,  forse  quando  in  movimento  si  devono  indossare  attrezzature speciali che, per motivi di celerità, non vengono indossate in caserma quindi ci si avvia e, nel corso del viaggio, ci si veste.

Insomma se non si deve fare nulla durante il viaggio di trasferimento è buona norma indossare le cinture di sicurezza! Il conducente sta’ “rischiando” nel condurre il mezzo, perché non proteggersi? Firenze insegna credo, al di là della norma giuridica.

 

Per  l’uso delle radio o  dei  “telefonini”  di  servizio  ci  soccorre  l’art.  173/2°  c.d.s.  che  dispone  molto chiaramente:

“… E’ vietato al conducente di FAR USO durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore…”

Appare chiaro che NON è possibile USARE radio o telefono alla guida, mentre è ovviamente consentito a veicolo fermo.

Si  rilevi  che  “…  fare  uso…”  non  è  riportato  a  caso,  ma  intende  vietare  tutte  quelle  operazioni  che  si possono fare con i moderni apparecchi, ossia non sarà possibile:

 

cercare un nome dalla rubrica,

digitare un SMS,

rispondere ad una chiamata,

inviare una chiamata,

cercare una strada col GPS - se collegato alla radio o al telefonino -,

… e quant’altro sia possibile fare con un cellulare o con una radio.

Insomma il conducente devo solo ed esclusivamente guidare - che in emergenza non è cosa di poco conto - e comunque non è possibile che usi gli apparati nemmeno in circolazione ordinaria, come per tutti gli altri utenti della strada.

 

CRONOTACHIGRAFO PER VEICOLI PESANTI E BUS.

Se il gruppo di P.C. dispone di veicoli:

a) con massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;

b) di veicoli che trasportano più di 9 persone,

 

sorge il legittimo dubbio se questi veicoli debbano essere muniti del cosiddetto “cronotachigrafo”. Per chi non lo sapesse questo apparecchio serve per registrare i tempi di guida, di riposo e le velocità del mezzo su cui è installato: una sorta di “scatola nera” dei veicoli a ruote, simile nelle funzioni a quella degli aerei.

Senza entrare nel dettaglio si rileva che sino al 2007, in Italia, si potevano trovare installati cronotachigrafi “analogici”.  Dopo tale  data, con  il  regolamento  CEE  561/2006  pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Comunità Europea il 11/4/2006 si è dato un nuovo assetto alla materia del trasporto su strada di merci e passeggeri andando a abrogare il regolamento CEE 3820 ed introducendo modifiche ai regolamenti CEE 3821/85 e CE 2135/98.

Con  questo  nuovo  regolamento  del  2006  si è  preso  atto  dell’aggiornamento  delle  tecnologie  avutesi nel corso degli anni sulla materia del trasporto su strada introducendo nuove tecnologie che consentono un più efficace controllo dei periodi di riposo e di guida dei conducenti mediante l’introduzione del cronotachigrafo “digitale”. Per il suo funzionamento il conducente - ogni conducente - deve possedere una “carta del conducente tachigrafica” che deve essere inserita nell’apparecchio ad ogni utilizzo del veicolo.

Questo apparecchio è, ovviamente, più efficiente ed efficace del precedente e si presta meno a manomissioni.

Per la P.C. serve sapere se si deve avere installato sui veicoli citati all’inizio del commento.

L’art.  3  lettera  c)  del  regolamento  CEE  561/2006  esonera  dall’obbligo  di  installare  il  cronotachigrafo digitale:

 

“c) veicoli di PROPRIETA’….omissis … della PROTEZIONE CIVILE … omissis … o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità”

 

Quindi solo i veicoli di proprietà della protezione civile sono esonerato da quest’obbligo.

Ma se per necessità specifiche la P.C. ne noleggia uno - senza conducente - che nell’uso quotidiano lo ha installato? Niente paura, se il veicolo viene utilizzato per i fini e le attività di protezione civile è possibile che il conducente non azioni/attivi il cronotachigrafo. Insomma il conducente non deve inserire la “carta del conducente” per attivare il cronotachigrafo e gli organi di polizia non potranno eccepire nulla, anche perché se il conducente è un volontario in possesso della patente adeguata alla categoria del veicolo che è stato  noleggiato  (“C”  – “C-E – “D”  – “D-E”)  non  è  detto  possieda  la  carta  del  conducente  …  e  non  è obbligato ad averla se non guida di professione … insomma dovremmo stare tranquilli per quanto riguarda i mezzi di grosse dimensioni o i bus di proprietà della P.C. anche quando andiamo a noleggiare veicoli simili per gli scopi istituzionali delle P.C.

 

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC).

Il capo II del Decreto Legislativo 21/11/2005 n° 286 (pubblicato sulla G.U. n° 6 del 9/1/06) ha recepito la direttiva n° 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/7/2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto merci o passeggeri, il tutto in attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 18/4/05 n° 62.

Queste disposizioni sanciscono l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei  veicoli  citati  che  deve  essere  comprovata  dal  possesso  della  CARTA  DI  QUALIFICAZIONE  DEL CONDUCENTE - CQC - oltre, ovviamente, alla prescritta patente di guida.

Questa  CQC  è  obbligatoria  per  tutti  i  conducenti  che  effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone o cose (art. 14 del D.L.vo 21/11/05 n° 286) sui veicoli per cui è richiesta la patente di categoria “C” – “C-E” – “D” – “D-E”.

Ora,  nella  P.C.  chi  deve  condurre  veicoli  che  rientrano  nelle  categorie  individuate  dalle  patenti  sopra riportare deve munirsi del CQC?

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Div. 77898/8.3 del 10/8/2007 ha chiarito che a norma dell’art. 16 del D.L.vo 21/11/06 n° 286 sono esentati dall’obbligo di munirsi di CQC i conducenti:

 

”b) di veicoli ad uso … omissis … della protezione civile … omissis … o messi a loro disposizione”.

“d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio”,

“f) di veicoli utilizzati per trasporto passeggeri o merci a fini privati e non commerciali”

 

Con questo possiamo affermare che il volontario di P.C. che guidi un veicolo di proprietà della P.C. o noleggiato per i fini e gli scopi delle attività di P.C. per cui è necessaria una patente superiore alla “B”  NON  deve  possedere  la  CQC  ma  solo  la  patente  relativa  alla  categoria  del  veicolo  che  deve condurre.

 

DIVIETI  DI  CIRCOLAZIONE  NEI  GIORNI  FESTIVI  DI  VEICOLI  MASSA  COMPLESSIVA

SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE.

 

In relazione alla possibilità che le organizzazioni di volontariato di P.C. DPC o CRI dispongano di veicoli con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t il divieto di circolazione nei giorni festivi NON trova applicazione.

Nonostante il divieto di cui stiamo trattando abbia carattere annuale e ricorrente essendo disposto attraverso specifici decreti prefettizi che recepiscono le direttive impartite a livello nazionale dal Ministero dei Trasporti, è ormai consueto ritrovare sempre le stesse indicazioni.

Pertanto nelle direttive del Ministero dei Trasporti si rinviene sempre e solitamente - all’art. 3 comma 1° - quanto segue:

 

“Il  divieto  di  cui  all’art.  1  non  trova  applicazione  per  i  veicoli  e  per  i  complessi  di  veicoli,  di  seguito

elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione civile, etc);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle  forze di polizia;

 

All’art. 8 delle direttive ministeriali troviamo anche:

“Il  calendario  di  cui  all’art.  1  non  si  applica  per  i  veicoli  eccezionali  e  per  i  complessi  di  veicoli eccezionali:

 

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.)