Introduzione


Il personale volontario dei servizi di protezione civile e soccorso sanitario viene chiamato spesso a collaborare con le Istituzioni per la gestione di eventi che, apparentemente, non hanno nulla a che vedere con gli interventi propri delle attività di Protezione Civile. o Soccorso Sanitario vero e proprio. Così  sulla  nostra  strada  incontriamo  spesso  personale  con  divise  arancioni,  gialle  o  blu,  che  ci indicano quale direzione prendere o vietano l accesso in una via.Tutto  questo  senza  che  questi  soggetti  abbiano  una  vera  e  propria  “competenza  giuridica”  alla regolazione della circolazione sulle strade.


Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 sostituito da D.lgs. 9/4/08 n° 81).


A partire dal D.Lgs. n° 626 del 19/9/1994 in Italia sono state introdotte norme per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A seguire, con il D.Lgs 81/08 si è meglio individuato il contesto ed i soggetti cui debbono essere rivolte attenzioni particolari, includendo chiaramente ed inequivocabilmente  anche i volontari,  intesi  come  soggetti  che  svolgono  attività  “  paraprofessionali”,  ovvero  riconoscere  il volontariato come attività lavorativa e produttiva, con la conseguente identificazione del volontario in un lavoratore.

Senza entrare nel dettaglio della norma , si ricorda per sommi capi che il presidente di un associazione di volontariato viene equiparato al titolare di un azienda, come un vero datore di lavoro, poiché rappresentante legale e titolare di una realtà organizzata e riconosciuta, nella quale ha diretta responsabilità nella gestione economica ed organizzativa della struttura.

Da qui l’ obbligo di dotare i volontari degli strumenti di protezione, di informarli, di formarli ed addestrarli a rispettare il contenuto del citato D.Lgs 81/08.Il primo intervento passa attraverso la divisa, che per la regione Lombardia è stato affrontato già con la DDG  26523  del  27/10/2000  ove  aveva  già  provveduto  ad  individuare  con  apposito  capitolato  le caratteristiche tecniche degli indumenti utilizzati come divisa, facendo in modo che fossero rispettare tutte le garanzie in termini di sicurezza e visibilità.

Pertanto, gli operatori su strada, qualsiasi essi siano, devono essere visibili il più possibile. Ci soccorre il già citato D.M. 10/7/2002 laddove prevede che il personale al lavoro in una zona di strada interessata da lavori (ripeto: LAVORI) debba essere costantemente visibile sia dagli utenti che dagli altri lavoratori. Obbligo quindi di indossare capi d’ abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3 conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9/6/1995 o alla normativa UNI EN 471, cosa che credo tutti i gruppi di P.C. o volontari del soccorso sanitario abbiano già in dotazione. Seguendo questo principio andiamo a vedere un altro aspetto della sicurezza dei volontari che è il nel loro impiego su strada.

I servizi di polizia stradale.

All’ art.  11/1°  comma,  lettera  c)  del  c.d.s.  (codice  della  strada)  si  legge  che  la  predisposizione  e l’ esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico sono da intendersi “servizi di polizia stradale”. Inoltre, al  comma  2°,  si  dice  che  gli  “organi  di  polizia  stradale”  concorrono  alle  operazioni  di  soccorso automobilistico e stradale in genere.Questo significa che SOLO i cosiddetti “organi di polizia stradale” hanno titolo giuridico ad effettuare servizi diretti a regolare il traffico.
Così come , legittimamente, “concorrono” alle operazioni di soccorso stradale

Servizi di Polizia Stradale(1).Art 11 C.d.S.
"1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

 

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

(1) Vedi art. 21 reg. cod. strada."

 

Gli organi di Polizia Stradale.

L’ art. 12 del c.d.s. ci dice a chi spetta l’ espletamento dei servizi di polizia stradale citati nell’ art. 11 c.d.s. . Troviamo che sono POLIZIA STRADALE, oltre a ciò che l’ immaginario collettivo ha già individuato, ossia il personale della “specialità” della polizia stradale, della polizia di stato ma anche la stessa polizia di stato (le auto ed il personale della Questura per esempio, non sono della specialità “polizia stradale” ma possono lo stesso espletare i servizi di cui all’ art. 11). Proseguendo nella lettura troviamo sorprese.
Sono organi di polizia stradale, ovviamente i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le polizie Provinciali e le Polizie Municipali (in Lombardia si chiamano LOCALI), il Corpo di Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato (questi ultimi limitatamente ai compiti di istituto).Per finire, i servizi di polizia stradale dell’ art. 11 c.d.s. spettano, solo e limitatamente nei casi di : 

a)  rilevazione di violazioni,
b)  rilievo sinistri stradali,

a tutti gli agenti ed ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA indicati nel vigente C.P.P. (Codice di Procedura Penale): sono tanti, ma i volontari di P.C. o soccorso sanitario ancora non li abbiamo trovati.      Sempre  nell’ ambito  dell’ accertamento  di  violazioni  e  rilievi  di  sinistri  possono  trovare  occupazione soggetti appartenenti al Ministero dei Trasporti, all’ ANAS, e i “Cantonieri”.
Il personale delle Ferrovie dello Stato può operare  per le violazioni ai passaggi a livello; poi c è il personale degli  aeroporti, delle Capitanerie di Porto, i militari per i  convogli militari ed infine le cosiddette “scorte tecniche” per i veicoli eccezionali.
 
Espletamento dei servizi di Polizia Stradale (1)(2) Art. 12. C.d..S.

"1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (3)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3)

 

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:


a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

 

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4)
 

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
 

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

(1) Vedi art. 22, art. 23 e art. 24 reg. cod. strada. (2) Si veda la L. 15 maggio 1997, n. 127. Si veda altresì la L. 23 dicembre 1999, n. 488. (3) Questa lettera è stata aggiunta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (4) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (5) Le parole: “, eccetto quelli di cui al comma 3 bis,” sono state inserite dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151."

 

Obblighi che esistono verso il personale che espleta i servizi di Polizia Stradale.

Dopo avere capito chi sono e cosa devono/possono fare gli organi di POLIZIA STRADALE vediamo quali obblighi esistono nei loro confronti.L’ art.  192  c.d.s.  ci  dice  che  coloro  che  circolano  sulle  strade  sono  tenuti  a  fermarsi  all’ invito  dei funzionari, intesi come ufficiali ed agenti (di polizia stradale, ovviamente) quando siano in uniforme o (c è scritto “o” e non “e”) muniti dell’ apposito “segnale distintivo” (che è poi la cosiddetta “paletta”).
I conducenti sono tenuti ad esibire, a richiesta, i documenti necessari alla guida dei veicoli. Inoltre gli addetti ai servizi di polizia stradale possono ordinare di non proseguire la marcia se i veicoli non hanno sufficienti dispositivi di illuminazione o antisdrucciolevoli.  
Passando all’ art. 43 c.d.s. si trova che gli utenti sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. E  necessario sapere che le segnalazioni date dagli agenti ANNULLANO ogni altra segnalazione data mediante segnaletica stradale. Ancora e più nel dettaglio l’ art. 43/5° comma c.d.s. si spinge ad affermare che gli agenti di polizia stradale , per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza  della circolazione possono:

a)  fare accelerare o rallentare la marcia,
b)  fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli,
c)  dare  ordini  necessari  a  risolvere  situazioni  contingenti  anche  in  contrasto  con  la  segnaletica esistente o con le norme di circolazione.  

Osservando cosa dicono sino ad ora gli articoli esaminati sembra che una parte - soprattutto quella trattata poco più sopra - riguardi quello che solitamente fanno i volontari quando presidiano una tratto di strada.. ….ma il “potere e la competenza giuridica” per farlo non si trova da nessuna parte.
    
d) Che qualifica rivestono i volontari del soccorso civile o sanitario?
Coloro che svolgono un sevizio di interesse pubblico, anche in via non esclusiva - come nel caso dei volontari che non lo fanno di professione – sono considerati INCARICATI DI UN PUBBICO SERVIZIO secondo il dettato di cui all’ art. 358 Codice Penale che definisce questi come:
 
“ … omissis … sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica amministrazione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
  
Questa definizione è stata ripresa e confermata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, sentenza 754 del 28/5/1997) in cui un autista di ambulanza si era rifiutato di trasportare un tossicodipendente nonostante lo avesse richiesto un agente della polizia stradale: il reato commesso era stato quello previsto e punito per i soli soggetti che incarnano la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” ossia aveva violato l’ art. 328 Codice Penale (rifiuto di atti di ufficio) oggi punito con una pena compresa tra 6 mesi e due anni di reclusione (quindi commette un DELITTO).
Se il rifiuto fosse stato commesso da un cittadino qualsiasi a bordo della propria auto non si sarebbe configurato questo reato perché il “privato cittadino” non riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” (vedi art. 358 CP) né di “pubblico ufficiale” (vedi art. 357 CP) né di “persona esercente un servizio di pubblica utilità” (vedi art. 359 CP).
 
Questo significa che i volontari si espongono a rischi penalmente rilevati, perché con la loro  attività volontaria aumentano i loro obblighi giuridici rispetto a quando sono “privati cittadini”, ossia devono sottostare a precise disposizioni delle autorità preposte a gestire le attività cui sono destinati quando indossano la divisa di volontario. Se si vuole sapere cosa si “rischia” leggere il titolo II capo I del Codice Penale dall’ art. 314 c.p. all' articolo  335 c.p.

 
Tutela del volontario.

I volontari sono maggiormente tutelati, il Codice Penale riconosce particolare tutela a coloro che rivestono la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”. Sempre al Titolo II capo II dall' articolo 336 c.p. all'articolo 356 c.p.  troviamo cosa può succedere a chi, ad esempio, usa violenza o minaccia un incaricato di pubblico servizio (il volontario in servizio); l’ art. 336 c.p. ci dice che il “reo” può incorrere nella condanna da 6 mesi a 5 anni di reclusione .
Se la stessa violenza o minaccia fosse stata compiuta nei confronti di un “privato cittadino” la pena non sarebbe stata così pesante, infatti ad esempio, l’ art. 610 c.p. prevede cha il “reo” di turno che se la prende con il Sig. Rossi (magari un volontario “fuori servizio …) sia punito con la reclusione fino a 4 anni se usa violenza, mentre se la minaccia è di un “ingiusto danno” rischia la MULTA fino a € 51,00.      
Se da un lato i volontari non hanno titolarità giuridica nello svolgere ordinariamente i servizi di Polizia Stradale relativi alla viabilità, la possiedono in virtù di quello che svolgono quando sono chiamati a coadiuvare le forze di polizia in  generale come vedremo nel dettaglio più avanti.

 

Controllo del territorio.

Già il 20/02/07 la Prefettura di Forlì e Cesena, con nota n° 94/2007/Area Protezione e Difesa Civile affrontava l’ argomento e ritengo possa essere richiamata per puntualizzare alcuni aspetti dell’ attività dei volontari di protezione civile per gli spunti di riflessione che ne derivano, soprattutto se riferiti alle possibili conseguenze penali.
Nella nota si sottolinea sostanzialmente che coinvolgere componenti e strutture operative del servizio nazionale  di  P.C.  per  l’ espletamento  di  attività  di  SORVEGLIANZA  E  MONITORAGGIO  DEL TERRITOIO, ANCHE AI FINI DELL’ EVENTUALE SEGNALAZIONE ALLE FORZE DELL ORDINE DI PROBLEMI DI LORO COMPETENZA, è attività estranea al ruolo istituzionale della P.C. - così come non è opportuno presenziare a manifestazioni di carattere politico con i mezzi e colori della P.C. Insomma,  non  si  devono  fare  servizi  intesi  come  squadre che  pattugliano  il territorio  per  segnalare eventuali “presenze sospette” (le cosiddette “ronde”) alla polizia! Questo non è un compito della P.C.
    
Parimenti non è opportuno presenziare a manifestazioni di carattere politico: la P.C. è “trasversale” alla politica nazionale o locale  e deve servire il Paese sotto la bandiera della solidarietà senza “colore”.  La prefettura si spinge ad affermare che ai volontari di P.C. che partecipassero ad attività non istituzionali proprie, come sopra descritto, sarà possibile ipotizzare anche la commissione di reati quali l’ art. 316 bis c.p. (usurpazione e danno erariale) e art. 498 c.p. ( usurpazione di titoli e di onori).
 
Più recentemente ed autorevolmente, seguendo il solco già tracciato con precedenti circolari sul medesimo argomento (datate 7/2/06; 7/2/07 e 11/3/08) la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, con nota n° DPC/CG/0018461 del 10/3/09 puntualizzava gli ambiti operativi delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile rispetto alla possibilità dei Sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare alle forze di polizia dello Stato casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (le cosiddette “RONDE CITTADINE”) così come introdotte dalla recente Legge 15/7/09 n° 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica -. Ciò era già stato anticipato con l’ art. 6/3° del D.L. 23/2/09 n° 11, ed a questo specifico provvedimento si richiamava la circolare da cui vado a trarre indicazioni e spunti di riflessione sul ruolo dei volontari di P.C.  In buon sostanza il Dipartimento ci dice:

1)  il volontario di P.C. può certamente partecipare alle “ronde”, ma a titolo personale e NON per l’ associazione di P.C. di cui fa parte;
2)  il volontario di P.C. quando partecipi a - a titolo personale, si rammenti - alle “ronde” NON può e non deve utilizzare uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile;
3)  la partecipazione alle “ronde” con l’ utilizzo di quanto indicato al punto 2) comporterà l’ avvio della procedura di cancellazione dall’ elenco nazionale, nei registri o albi regionali del volontariato di protezione  civile  con  le  conseguenti  iniziative  per  l’ accertamento  delle  responsabilità  per l’ improprio utilizzo di risorse strumentali e finanziarie anche dello Stato e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza (leggasi: si cercano possibili REATI che potrebbero essere quelli che ci suggeriva la prefettura di Forlì Cesena di cui si scriveva poche righe più sopra)

Detto questo, torniamo serenamente a fare ciò per cui ci siamo resi disponibili e se proprio vogliamo collaborare con la polizia facciamolo richiamandoci al dovere civico di ogni cittadino, ma senza indossare le tute o usare i veicoli di P.C.

Uso della paletta per operazioni di viabilità.

Per quanto riguarda la non rara evenienza in cui un amministratore locale provveda, con atto proprio, ad assegnare compiti di viabilità ai volontari di P.C. o, addirittura a spingersi ad autorizzare il porto di “paletta” come quelle delle forze di polizia stradale  -intese quali quelle più sopra richiamate - appare evidente che sono provvedimenti privi di qualsiasi fondamento giuridico non rinvenendosi, nelle norme vigenti, alcuna possibilità di assegnare ai volontari di P.C. questi compiti o strumenti.
Giova  ricordare  che  ogni  provvedimento  amministrativo  è  necessario  contenga  ADEGUATA MOTIVAZIONE e preciso RICHIAMO LEGISLATIVO di norme che consentano all’ autorità  che emana l atto di esercitare un determinato “potere”: orbene, nessuna norma consente agli amministratori locali di chiamare  in  causa  i  volontari  né  di  assegnargli  la  “paletta”.
Infatti se osservate provvedimenti simili troverete frequentemente richiami di legge che, se esaminati con attenzione, non consentono all’ amministratore locale di delegare, autorizzare, consentire o chiamare in causa a qualsiasi titolo volontari di P.C., il più frequente di questi richiami legislativi è l’ art. 7 del C.d.S. in cui tutto si dice tranne che prendere in considerazione i volontari.

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (Articolo 7 Cds.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
 

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Articolo così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. (2) Si riporta il testo del vecchio articolo 7: Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (1) 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» (2) dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. (3) 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (4) 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (5) La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. (5) 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (4) 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
(1) Si veda l’art. 12 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248. (2) Le zone definite “A” sono “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi”. (3) Si veda la direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 21 luglio 1997, n. 3816 (G.U. n. 213 del 12 settembre 1997). (4) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008. (5) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (6) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
   
La “paletta” con disco rosso.

L’ art. 24 del regolamento di esecuzione al c.d.s. (che chiameremo d’ ora in avanti Reg. c.d.s.) ci dice che il SEGNALE DISTINTIVO che i soggetti (art. 12 c.d.s.)  che espletano i servizi di polizia stradale  ( art. 11 c.d.s.) usano quando non sono in uniforme è quella comunemente vista nelle mani dei vari soggetti che operano sulla strada in divisa e, alle volte, in borghese. Il SEGNALE DISTINTIVO - paletta - regolamentare è un disco di 150 mm di diametro, con centro rosso di 100 mm di diametro e con manico di 300 mm. La nota posta sotto la figura “I’ 2 art. 24” del Reg. c.d.s. ci dice: 


“Tipo e dimensioni del segale distintivo del quale è munito il personale cui spetta la prevenzione e l’ accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale” .
 
ATTENZIONE.
Se è consuetudine vedere volontari in divisa  - o in borghese  - utilizzare una paletta come quella descritta (con tutto il meritevole di plauso che si deve attribuire a chi la usa per una giusta causa) è altrettanto vero che NON può essere utilizzata da chi non è POLIZIA STRADALE e per di più è chiaramente indicato che serve per la “… prevenzione e l accertamento delle violazioni”. Quindi  nessun  volontario  può  legittimamente  usare,  possedere  o  tenere  su  un  veicolo  del  corpo  o associazione cui appartiene una paletta simile.

Ma se la voglio usare lo stesso? Che mi fanno? Magari la compro solo col disco rosso, senza indicare sul bordo il nome del gruppo cui appartengo!

ERRORE!
L’ uso illegittimo del “segnale distintivo” – paletta – può configurare la denuncia a piede libero (non si viene arrestati) per violazione degli artt. 323 Codice Penale (abuso d ufficio”) - pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione ; oppure art. 471 c.p. (uso abusivo di sigilli e strumenti veri) - pena: fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00 -. Il tutto con sequestro della paletta utilizzata.  
Ancora, l’ art. 497/ter c.p.. prevede che chi usa o detiene una “paletta” soggiaccia alla pena della reclusione da 1 a 4 anni! Senza contare che il successivo art. 498 punisce con una “semplice” sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 chi usurpa “titoli e onori” diversi da quelli previsti dall’ art. 497/ter, in parole povere chiunque abusivamente “porti in pubblico divise o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico”.
Non  cerchiamo  di  “ ovviare a tale divieto”  creando  palette  -  ma  anche  divise,  simboli  o  distintivi  -  di  dimensioni leggermente diverse, ma uguali per colori e forme perché il Ministero dell’ Interno con una circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100 ha chiarito e precisato che :
“…rientrano nella fattispecie di cui all' art. 497/Ter c.p. anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”.
Ancora, possiamo citare l’ art. 28 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) dispone la necessità di una licenza per la fabbricazione e la detenzione dei “contrassegni di identificazione”, tra cui riconosciamo anche la nostra “paletta”, e per cui la norma prevede sanzioni - diversa da quelle sopra richiamate -  che sono la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 500,00 ad € 3.000,00.


Nota per la scorta alle COMPETIZIONI CILCISTICHE SU STRADA.

Con  provvedimento  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  27/11/2002,  aggiornato  e modificato più volte successivamente, è stato disposto che il personale in servizio di “scorta tecnica” debitamente abilitato (non quindi un volontario di P.C. o altro, attenzione!) debba avere in dotazione una   PALETTA  conforme  al modello  stabilito  in apposito  allegato alla  stessa  disposizione  di cui  stiamo trattando. Questa paletta NON è uguale a quella in uso alle forze di polizia stradale, si badi bene, ma è  un disco rosso con bordo bianco lunga 45 cm di cui 15 cm è il disco: nessuna scritta deve essere presente!
Inoltre  il  provvedimento  ci  dice  che  la  paletta  “…deve  essere  utilizzata  esclusivamente  durante  lo svolgimento della manifestazione sportiva autorizzata…” (art. 6/3° e 6/bis/2° C.d.S.). A seguire l' art. 12/6° C.d.S. indica al personale addetto ai servizi di scorta tecnica con veicoli a quale distanza deve essere utilizzata per segnalare l imminente approssimarsi della carovana ciclistica e, cosa importante, “… l’ uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato”.
L’ art. 12/bis/6° C.d.S. invece tratta degli obblighi per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva che, in buona sostanza, è fermo sulla strada, e ci dice che la paletta “...deve essere usata  esclusivamente per  le  segnalazioni  manuali  dirette  a  disciplinare  il  traffico  e  per  segnalare  agli  utenti  la  chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi .”; anche qui troviamo che “… l’ uso della paletta di segnalazione fuori dai casi in cui indicati è vietato”. Come si vede l’ uso della PALETTA, anche laddove è prevista, è disciplinato in maniera dettagliata e non consente molta autonomia.

Riassumendo:

1)  la paletta di segnalazione per le gare ciclistiche può essere usata solo da personale abilitato così  come previsto dal provvedimento del Ministero appena citato: c è un esame da superare, tanto per dirla breve, non tutti possono inventarsi “servizio di scorta”, quindi non possono usarla i volontari “generici” ancorché animati da grande disponibilità o mandati da Sindaci o Assessori … chi vuole intendere intenda;
2)  la paletta in questione non è uguale – né simile -  a quella delle forze di polizia stradale: non ha simboli né iscrizioni, è solo un disco rosso;
3)  può essere usata solo nell’ immediato avvicinarsi della carovana di ciclisti e per fermare i veicoli quando la carovana sta transitando, dopo...metterla via! 

Detto questo credo sia chiaro come il legislatore NON vuole che della paletta si faccia uso liberamente tanto che ne arriva a regolamentare nel dettaglio l’ uso ed il personale che può usarla: ma solo in quei momenti, poi basta. 
 
Cosa possiamo usare, legittimamente, al posto della paletta?

Sempre ammesso che ve ne sia bisogno una soluzione potrebbe essere quella contenuta nell’ art. 42 del Reg. c.d.s. ove al comma 3° lettera b) prevede il transito alternato da MOVIERI. Lo stesso si trova nel Decreto Ministeriale 10/7/2002 (Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo).
In pratica è previsto che nelle strettoie o nei sensi unici alternati due uomini (MOVIERI) muniti di paletta possono gestire i veicoli facendoli fermare o proseguire a seconda delle possibilità del luogo.
La paletta, in questo caso, è individuata nella “Figura II 403 art. 42” del Reg. C.d.s., ossia del diametro di 30 cm e con manico di 20 cm rivestite da un lato di pellicola rifrangente rossa (indica FERMARSI) e dall’ altro di pellicola rifrangente verde (indica PROSEGUIRE).
I MOVIERI possono anche fare uso di BANDIERINE di colore arancio fluorescente delle dimensioni NON inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti al rallentamento ed a una maggiore prudenza. Le bandiere possono essere mosse anche da dispositivi meccanici.
 
Detto questo, il campo di utilizzo si restringe sempre di più…. Cosa possono fare e cosa possono utilizzare i  volontari? Credo possa dirsi che, richiamando l' art. 38/2°  c.d.s.


“…. gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale …”. Per segnaletica stradale deve intendersi quella indicata nel comma 1° dello stesso art. 38 C.d.S. che redita: “… la segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a)  segnali verticali,
b)  segnali orizzontali,
c)  segnali luminosi,
d)  segnali o attrezzature complementari …”

Sempre richiamando l' art. 38/2° C.d.S. troviamo che la “gerarchia” dei segnali sopra richiamati pone come principali e prevalenti su tutti gli altri quelli effettuati dalle forze di polizia, infatti l’ art. 43/1° C.d.S.  ci dice che:
… gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico ….” E siccome gli “agenti preposti” sono quelli individuati dagli artt. 11 e 12 c.d.s più sopra richiamati è evidente che i volontari di P.C. non sono tra questi.
 
A seguire si rilevi come il comma 2° dell’ art. 38 C.d.S. ci dice che gli utenti della strada devono rispettare, nell’ ordine, la segnaletica stradale come segue:

1°)  i segnali dei semafori prevalgono su quelli verticali e orizzontali alle intersezioni,
2°) i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali,
3°) i segnali orizzontali sono “l ultima” segnaletica da osservare seguiti solo dai “complementari”.

Ricordo che sopra tutti questi prevale quella degli agenti …. non dei volontari. Quindi se un volontario deve esserci (!?) che sia accanto ad un segnale stradale che impone un determinato comportamento e non si trovi una intersezione - ad esempio - in cui un determinato obbligo o divieto sia “imposto” solo dalla presenza del nostro volenteroso “arancione rifrangente” che si sbraccia e “spaletta”: il conducente di un auto avrebbe tutti i diritti d ignorarlo perché il volontario non è “segnale stradale” né polizia  stradale … ma  solo  un  pedone  in  mezzo  alla  strada  che  attraversa  fuori  dagli  attraversamenti pedonali!!!   
 
In sostituzione della paletta perché non pensare a un “bastone luminoso” di colore rosso? O ad una torcia di colore rosso, o ad una “paletta di dimensioni - ad esempio - 1 centimetro più piccola,  o più grande, di quella prevista dall’ art. 24 Rreg. C.d.s. di forma ottagonale, anziché tonda, come per il segnale di STOP, oppure una paletta tonda con un pittogramma di “scolari” al centro anziché il disco rosso con lo stemma della Repubblica Italiana? Con queste “invenzioni” si supererebbe il limite dell’ uso improprio e vietato della “paletta” identica a quella delle forze di polizia stradale e si otterrebbe probabilmente lo stesso risultato … ma sono solo alcune  ipotesi e suggerimenti, altre diverse e migliori potrebbero essere le soluzioni dando libero sfogo alla fantasia anche se non posso garantire nulla sulla assoluta legittimità dell’ intervento effettuato con queste modalità proprio in seguito ai richiami di cui sopra.   


Utilizzo di radio e telefonini durante attività di servizio di istituto da prestare su bicicletta.

Forse non tutti sanno che anche andando in bicicletta è fatto divieto dell’ utilizzo di apparecchi radiotelefonici, anche se in questi si stia utilizzando il solo servizio di cartografia GPS. Infatti, riferendoci e citando l’ articolo 173 del C.d.S. dal secondo comma :

2- È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani). (1)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. (2)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (3)

(1) Comma inserito dall'art. 2 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002; il periodo tra parentesi è sopravvissuto alle modifiche.
(2) Comma modificato dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160
(3) Comma aggiunto dal Decreto legge 3 agosto 2007 n.117 convertito , con modificazioni, in Legge 2 ottobre 2007 n.160

Sottolineiamo che un ciclista è a tutti gli effetti del codice della Strada “un conducente di velocipede”, quindi, al pari dei conducenti di automobili, hanno il divieto di fare uso di apparecchi radiotelefonici. Lo stesso articolo però cita quali conducenti possano derogare a tale divieto. Il riferimento è l’ articolo 138 C.d.S. :

Veicoli e conducenti delle Forze armate. Articolo 138 C.d.S.

"1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano 1.

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato. 2

1 Così modificato dall'art. 17, comma 28, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
2 Comma inserito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003."

Pertanto utilizzando un veicolo di proprietà della Protezione Civile Nazionale (ivi compresi i velocipedi che però devono essere di proprietà dell’ente detto) ed in servizio di istituto, si può far uso di apparecchi radiotelefonici in base alla deroga permessa dal comma 11 articolo 138 C.d.S. Ricordiamo comunque che il motivo del divieto da parte del legislatore  sull’ utilizzo di apparecchi radiotelefonici da parte del conducente (indipendente dal veicolo guidato) è motivato dal fatto che l’interazione con tali dispositivi distolga grandemente la concentrazione dalla attività di guida aumentando così il pericolo nella circolazione  pubblica.

 

Uso delle cinture di sicurezza.

Per le cinture di sicurezza l’ art. 172 comma 8° lettera b) del C.d.S. ci dice che sono esentati dall’ obbligo - ma ciò non significa che DEVONO evitare di indossarle - i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza. Molto chiaro direi. Si rilevi che:
tale facoltà è concessa solo ai soli veicoli antincendio e sanitari, il veicolo si trovi in intervento d emergenza   NON è obbligatorio NON indossarle ma è una facoltà concessa ai soli “addetti dei veicoli”  - ovvero componenti l equipaggio -  del veicolo antincendio o sanitario.   gli eventuali altri trasportati, non facenti parte dell’ equipaggio, dovranno essere sempre assicurati con le cinture di sicurezza.
Detto questo è facile comprendere come tutti i componenti l’ equipaggio di altri veicoli e servizi, ancorché muniti di sirena e lampeggiante, hanno l’ obbligo di indossare le cinture di sicurezza in ogni condizione di marcia.
In pratica è possibile che l’ autista e i sanitari sull’ ambulanza non si assicurino, così come i pompieri sull’ autopompa, ma tutti gli eventuali trasportati dovranno essere assicurati. Non possono godere dell’ esenzione i veicoli di protezione civile del soccorso alpino.
Ritengo utile sottoporre all’ attenzione di tutti la necessità di curare sempre che le cinture di sicurezza siano indossate indipendentemente della facoltà concessa dalla norma. Attenzione particolare, e compito ingrato per certi versi, spetterà al conducente che dovrà assicurarsi che tutti i trasportati obbligati ad indossare la cintura di sicurezza lo facciano. Questo perché sono state emesse recenti sentenze che ritenevano, in qualche misura, responsabile il conducente delle lesioni subite dai trasportati  che  non  avevano  indossato  le  cinture  di  sicurezza:  avrebbe  addirittura  potuto  rifiutare  di trasportare le persone non allacciate e di riprendere la marcia. E  vero però che i casi trattati riguardavano vetture private ma ….. non è il caso di dare modo alla giurisprudenza di occuparsene partendo da noi.