l volontario di Protezione Civile ed il Volontario Soccorritore

 

Chi è un volontario ?

Volontario è colui che  ,senza scopo di lucro, dedica una certa parte del proprio tempo libero per scopi sociali ed altruistici.

 “Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.”
Articolo 2 Legge 266 del 11.08.1991.

 

Chi è un volontario di Protezione Civile?

E’ colui che ,attraverso l’ organizzazione in cui presta servizio, è iscritto alle liste di Volontariato presenti negli appositi registri Regionali e/o Nazionali di Protezione Civile.

 

Chi è un volontario Soccorritore?

E’ colui che ,attraverso l’ organizzazione in cui presta servizio, è chiamato in interventi di soccorso richiesti dalla locale organizzazione Regioanle di Emergenza ed Urgenza.

 

Le associazioni e i gruppi comunali.

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”
Articolo 18 Costituzione

L’ASSOCIAZIONE rappresenta una forma aggregativa regolamentata attraverso uno STATUTO che ne funge da regolamentazione. Lo statuto associativo è un documento registrato e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che l'associazione intende perseguire. Il rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE è il presidente democraticamente eletto all'interno dell'associazione nelle forme statutarie; Per poter operare l’associazione deve aver stipulato una convenzione a livello comunale ed essere iscritta negli albi appositi della Protezione civile. L’associazione è soggetta a norme di diritto privato.

IL GRUPPO COMUNALE viene, invece, costituito dall'Amministrazione Comunale mediante un Regolamento approvato con delibera Consiliare. Il rappresentante legale del Gruppo Comunale è sempre il Sindaco, che è la massima Autorità di Protezione Civile a livello Comunale. Il regolamento, oltre alle finalità di protezione civile che si intende perseguire, disciplina, tra l'altro, requisiti e modalità di accesso al Gruppo, modalità di partecipazione all'attività del gruppo, gratuità per le prestazioni rese dai suoi componenti, modalità di attivazione e di funzionalità del gruppo e quant’altro il comune voglia inserire come regolamento. Per poter operare come Gruppo di Protezione Civile inoltre , similmente alle associazioni, deve essere iscritto negli albi appositi della Protezione Civile. Il gruppo comunale è soggetto a norme di diritto pubblico.

 

L’iscrizione all’albo regionale e al Registro nazionale di Protezione Civile.

L’ iscrizione all’albo regionale del volontariariato  di protezione civile assume stessi effetti organizzativi di assoggettamento al registro regionale di volontariato di protezione civile disciplinato dalla Legge Regionale.Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9.Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)

“Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere , per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.”
Art 1, Comma III Legge 194 del 08.02.2001