Le cosiddette "RONDE" per il controllo del territorio rientrano nelle competenze della Protezione Civile?
Nella circolare n° DPC/DIP/0008137 del 9/2/07 - che tratta dell’impiego dei volontari di P.C. per attività di “controllo del territorio”, meglio conosciute come “ronde” che esamineremo poco più sotto – si rinviene una interessante definizione dell’ambito d’intervento della protezione civile:
“… tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi …” .
Nella nota si sottolinea sostanzialmente che coinvolgere componenti e strutture operative del servizio nazionale di Protezione Civile per l’espletamento di attività di SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, ANCHE AI FINI DELL’EVENTUALE SEGNALAZIONE ALLE FORZE DELL’ORDINE DI PROBLEMI DI LORO COMPETENZA, è attività estranea al ruolo istituzionale della Protezione Civile.
Insomma, non si devono fare servizi intesi come squadre che pattugliano il territorio per segnalare eventuali “situazioni sospette” (le cosiddette “ronde”) alla polizia. Questo non è un compito della Protezione Civile.
Infatti si richiama il DPR 194/2001 per chiarire, a chi non lo avesse ancora presente, che le finalità della Protezione Civile sono - lo abbiamo già riportato poco sopra - :
“… la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo derivante da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi …”
Ai volontari di Protezione Civile che partecipassero ad attività non istituzionali proprie, come sopra descritto, sarà possibile ipotizzare anche la commissione di reati quali l’art. 316/bis CP (usurpazione e danno erariale) e art. 498 CP ( usurpazione di titoli e di onori).
Più recentemente ed autorevolmente, seguendo il solco già tracciato con precedenti circolari sul medesimo argomento (datate 7/2/06; 9/2/07 e 11/3/08) la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, con nota n° DPC/CG/0018461 del 10/3/09 puntualizzava gli ambiti operativi delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile rispetto alla possibilità dei Sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare alle forze di polizia dello Stato casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (le cosiddette “RONDE CITTADINE”) così come introdotte dalla Legge 15/7/09 n° 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica -. Ciò era già stato anticipato con l’art. 6/3° del D.L. 23/2/09 n° 11, ed a questo specifico provvedimento si richiamava la circolare da cui vado a trarre indicazioni e spunti di riflessione sul ruolo dei volontari di Protezione Civile.
In buon sostanza il Dipartimento ci dice:
1) il volontario di Protezione Civile può certamente partecipare alle “ronde”, ma a titolo personale e NON per l’associazione di Protezione Civile di cui fa parte;
2) il volontario di Protezione Civile quando partecipi a - a titolo personale, si rammenti - alle “ronde” NON può e non deve utilizzare uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla Protezione Civile;
3) la partecipazione alle “ronde” con l’utilizzo di quanto indicato al punto 2) comporterà l’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco nazionale, nei registri o albi regionali del volontariato di protezione civile con le conseguenti iniziative per l’accertamento delle responsabilità per l’improprio utilizzo di risorse strumentali e finanziarie anche dello Stato e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza (leggasi: si cercano possibili REATI che potrebbero essere quelli che ci suggeriva la prefettura di Forlì Cesena di cui si scriveva poche righe più sopra).
Detto questo, torniamo serenamente a fare ciò per cui ci siamo resi disponibili e, se proprio vogliamo collaborare con la polizia facciamolo richiamandoci al “… dovere civile di ogni cittadino di supportare le forze dell’ordine, nell’espletamento delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico, che può essere svolto anche al di fuori di organizzazioni, strutture e sistemi istituzionali appositamente destinati a diverse ed altrettanto importanti finalità” (tratto dalla circolare del 9/2/97).