Cronotachigafo per veicoli pesanti e Bus.
Se il gruppo di P.C. dispone di veicoli:
a) con massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
b) di veicoli che trasportano più di 9 persone,
sorge il legittimo dubbio se questi veicoli debbano essere muniti del cosiddetto “cronotachigrafo”. Per chi non lo sapesse questo apparecchio serve per registrare i tempi di guida, di riposo e le velocità del mezzo su cui è installato: una sorta di “scatola nera” dei veicoli a ruote, simile nelle funzioni a quella degli aerei.
Senza entrare nel dettaglio si rileva che sino al 2007, in Italia, si potevano trovare installati cronotachigrafi “analogici”. Dopo tale data, con il regolamento CEE 561/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 11/4/2006 si è dato un nuovo assetto alla materia del trasporto su strada di merci e passeggeri andando a abrogare il regolamento CEE 3820 ed introducendo modifiche ai regolamenti CEE 3821/85 e CE 2135/98.
Con questo nuovo regolamento del 2006 si è preso atto dell’aggiornamento delle tecnologie avutesi nel corso degli anni sulla materia del trasporto su strada introducendo nuove tecnologie che consentono un più efficace controllo dei periodi di riposo e di guida dei conducenti mediante l’introduzione del cronotachigrafo “digitale”. Per il suo funzionamento il conducente - ogni conducente - deve possedere una “carta del conducente tachigrafica” che deve essere inserita nell’apparecchio ad ogni utilizzo del veicolo.Questo apparecchio è, ovviamente, più efficiente ed efficace del precedente e si presta meno a manomissioni.
Per la P.C. serve sapere se si deve avere installato sui veicoli citati all’inizio del commento.
L’art. 3 lettera c) del regolamento CEE 561/2006 esonera dall’obbligo di installare il cronotachigrafo digitale:
“c) veicoli di PROPRIETA’…..omissis … della PROTEZIONE CIVILE … omissis … o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità”
Quindi solo i veicoli di proprietà della protezione civile sono esonerato da quest’obbligo.
Ma se per necessità specifiche la P.C. ne noleggia uno - senza conducente - che nell’uso quotidiano lo ha installato? Niente paura, se il veicolo viene utilizzato per i fini e le attività di protezione civile è possibile che il conducente non azioni/attivi il cronotachigrafo. Insomma il conducente non deve inserire la “carta del conducente” per attivare il cronotachigrafo e gli organi di polizia non potranno eccepire nulla, anche perché se il conducente è un volontario in possesso della patente adeguata alla categoria del veicolo che è stato noleggiato (“C” – “C-E – “D” – “D-E”) non è detto possieda la carta del conducente … e non è obbligato ad averla se non guida di professione … insomma dovremmo stare tranquilli per quanto riguarda i mezzi di grosse dimensioni o i bus di proprietà della P.C. anche quando andiamo a noleggiare veicoli simili per gli scopi istituzionali delle P.C.
Carta di qualificazione del conducente (CQC).
Il capo II del Decreto Legislativo 21/11/2005 n° 286 (pubblicato sulla G.U. n° 6 del 9/1/06) ha recepito la direttiva n° 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/7/2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto merci o passeggeri, il tutto in attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 18/4/05 n° 62.
Queste disposizioni sanciscono l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli citati che deve essere comprovata dal possesso della CARAT DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - CQC – oltre, ovviamente, alla prescritta patente di guida.
Questa CQC è obbligatoria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone o cose (art. 14 del D.L.vo 21/11/05 n° 286) sui veicoli per cui è richiesta la patente di categoria “C” – “C-E” – “D” – “D-E”.
Ora, nella P.C. chi deve condurre veicoli che rientrano nelle categorie individuate dalle patenti sopra riportare deve munirsi del CQC?
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Div. 77898/8.3 del 10/8/2007 ha chiarito che a norma dell’art. 16 del D.L.vo 21/11/06 n° 286 sono esentati dall’obbligo di munirsi di CQC i conducenti:
”b) di veicoli ad uso … omissis … della protezione civile … omissis … o messi a loro disposizione”.
“d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio”,
“f) di veicoli utilizzati per trasporto passeggeri o merci a fini privati e non commerciali”
Con questo possiamo affermare che il volontario di P.C. che guidi un veicolo di proprietà della P.C. o noleggiato per i fini e gli scopi delle attività di P.C. per cui è necessaria una patente superiore alla “B” NON deve possedere la CQC ma solo la patente relativa alla categoria del veicolo che deve condurre.
Tolleranza alcolica concessa per la guida din un mezzo munito di dispositivi supplementari d’allarme.
Crediamo sia convinzione di tutti che sarebbe opportuno, per non dire vietato, assumere alcolici prima di svolgere servizio con veicoli dotati di sirena e lampeggiante ma… dove stà scritto?
Il vigente CDS ci dice, all’art, 186, che possiamo bere sino ad un livello di alcool nel sangue pari a 0,5 g/l.
Parrebbe sia possibile bere “qualcosina”…con dosi che non determinabili a priori perché ogni soggetto assimila diversamente l’alcool, quindi non esiste una regola generale che permetta di determinare, poniamo si beva birra, dopo quanti bicchieri si giunge ad avere 0,5 g/l… potremmo bere sino a giungere ad un livello di 0,5 g/l….prima di guidare un ambulanza per esempio…. Oppure no!
Ma proseguiamo.
Con la Legge 30/3/2001 n° 125 fu disposto, con l’art. 15, che fossero determinate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, pertanto si doveva fare DIVIETO ASSOLTUO di assumere bevande alcoliche e superalcoliche.
Per essere precisi per bevande alcoliche si intendono quelle con gradazione superiore a 1,2 gradi alcolici mentre per bevande superalcoliche quelle con gradazione superiore a 21 per cento alcol in volume.
Con provvedimento 16/3/2006 furono finalmente individuate ed elencate le attività lavorative a rischio per lo svolgimento delle quali si doveva restare assolutamente sobri.
In questo elenco troviamo, al punto 8) lettera a) gli “… addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D.E….”
QUINDI il limite massimo ammesso di alcool assunto non sarà 0,5 g/l ma ZERO!
La legge sposa la ragione ed il buon senso…ma trovo un problema. La norma parla di ATTIVITA’ LAVORATIVE e non chiarisce se per “LAVORATIVE” possa intendersi anche chi conduce mezzi di soccorso a titolo non professionale.
Certo è che per rilevare la violazione di questa norma non basta l’intervento di una pattuglia di polizia che sia munita di etilometro perché è previsto che per le finalità della norma in esame, l’art. 15 della L. 125/2001 prevede che gli accertamenti per il rilievo dell’alcool nel sangue “…. possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente…” inteso come il medico del lavoro e servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
E’ quindi è probabile che la polizia stradale non possa applicare le sanzioni previste dalla norma speciale di cui alla L 125/2001 ma possa solo “segnalare” al medico competente di avere trovato un conducente di veicolo di soccorso - quale esso sia non importa - con alcool nel sangue, poniamo con valore 0,4 g/l anziché ZERO: In questo caso il nostro allegro volontario non sarà punibile per violazione dell’art. 186 c.d.s. (sanzione penale, arresto fino ad un mese e ammenda da € 258,00 ad € 1032,00) ma potrebbe esserlo per la l’art. 15/4° della Legge 125/01 con sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2.582,00. Non si considera in questo esempio l’eventuale accertamento in seguito a coinvolgimento in sinistro stradale…..
Dobbiamo ancora trovare giurisprudenza e pronunciamenti per avere una risposta certa, la norma è troppo “giovane” per chiarire meglio, ma abbastanza “vecchia” per generare dubbi.
Unica certezza è che la L. 125/06 ed il relativo elenco delle attività lavorative a rischio, non è applicabile al personale delle forze armate, delle forze di Polizia dello Stato e degli altri corpi armati e dei vigili del fuoco, applicandosi per queste categorie le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.