Sirena e lampeggiante blu (dispositivi supplementari di allarme): chi può installarli e cosa sono ?
Questo è un argomento “scottante”.
Cominciamo subito col chiarire che l’unico articolo del vigente C.d.S. che tratta la materia è il 177 al cui comma 1° recita: “L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di … omissis….”
Di seguito viene elencata una serie di soggetti legittimati ad averli installati, leggiamo con attenzione cosa ci dice.
Innanzi tutto dispone che i mezzi che possono dotarsi di questi dispositivi siano solo “autoveicoli” e “motoveicoli” individuati nel C.d.S. agli artt. 53 (motoveicoli) e 54 (autoveicoli) e tra questi solo quelli “… adibiti a servizi di …”:
1. polizia,
2. antincendio,
3. protezione civile (dal 6/11/08, come vedremo in seguito)
4. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico,
5. Organismi equivalenti esistenti nella regione Valel d’Aosta e province autonome di Trento e Bolzano,
6. autoambulanze,
7. veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.
8. Ambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila (dal 13/8/10).
Aggiungiamo che nella lettura del disposto normativo dell’art. 177:
- per il punto 7, viene disposto che:
“…omissis…I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del DTT … omissis …” per il punto 8 invece viene disposto che i suddetti veicoli sono solo quelli:
“… individuati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...”
Rilevato che l’articolo 177 non fa distinzioni tra veicoli se questi sono destinati a “SERVIZI” possiamo analizzare nel dettaglio i richiami di sui sopra.
1) polizia:
tutti quelli adibiti a servizi di polizia laddove per “polizia” si devono intendere le forze ISTITUZIONALI e NON quelle PRIVATE. Senza addentrarci nei dettagli legislativi basti sapere che le forze di polizia sono quelle indicate nella Legge 1/4/1981 n° 121 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale); con Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 20/2/2003 veniva emanata normativa specifica per i veicoli delle polizie municipali.
In buona sostanza possono dotarsi di sirena e lampeggiante tutti i veicoli che, permanentemente o occasionalmente, sono utilizzati per compiti di polizia intesi in senso ampio e perciò comprensivi sia dell’attività di polizia “giudiziaria”, di “sicurezza” che “stradale”. L’unica condizione che, sebbene non espressamente indicata nella norma, sembra necessariamente vincolare l’uso dei dispositivi è che il veicolo appartenga allo Stato o ad Ente Locale o ad altro Ente pubblico che esercita permanentemente ed istituzionalmente funzioni di polizia. NON possono essere dotati di sistemi d’allarme, neanche occasionalmente:
A) veicoli privati appartenenti a funzionari o agenti di polizia;
B) veicoli appartenenti ad Enti che solo occasionalmente possono svolgere funzioni simili a quelle di polizia” quali ad esempio quelli degli istituti di vigilanza privati.
2) antincendio:
intesi non solo quelli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed equivalenti della regione Valle D’Aosta e province di Trento e Bolzano (punto 5) oltre a quelli - specificatamente attrezzati - appartenenti ad enti pubblici o associazioni private (leggi: “volontari”) effettuano servizio antincendio in modo istituzionale e non occasionale.
Singolare è la situazione dei veicoli del Corpo Nazionale dei VV.FF. che, per quanto riguarda i veicoli “antincendio” non hanno problemi di sorta perché espressamente indicati nella norma, ma per tutti i veicoli destinati ad usi non antincendio? Pensate a veicoli che trasportano dotazioni per i sommozzatori, materiale NBC, etc. Non sono chiaramente veicoli per servizio antincendio ma potremmo chiamarli di “soccorso civile” in generale per ogni tipi di calamità che possa riguardare la collettività, come la P.C. insomma.
Questi veicoli dei VV.FF. hanno però sirena e lampeggiante ed un “libretto di circolazione” rilasciato dal Ministero dell’Interno - perché, si sappia, hanno una targa diversa (“VF”) e non “civile”, al pari della CRI come vedremo più avanti e si conducono con una patente specifica -.
Detto questo resta senza risposta la domanda: come fanno i VV.FF. ad avere installati i dispostivi supplementari d’allarme su praticamente tutti i loro veicoli?
Sono certo che la risposta si trova nelle disposizioni del Ministero dell’Interno che omologa i veicoli dei VV.FF. ma che, al momento in cui scrivo, nessuno ha saputo fornirmi in copia o darmi riferimenti normativi.
In questo caso però il pompiere utilizzatore del mezzo non dovrà preoccuparsi del perché li aveva installati giacché i veicoli dei VV.FF. li fornisce direttamente il Ministero degli Interni quindi, semmai, dovrà rispondere solo della correttezza del loro uso.
3) protezione civile:
Con l’art. 8/5° del Decreto Legge 6/11/08 n° 172, convertito nella Legge 30/12/08 n° 210, è stato rimosso il divieto di installare, ed utilizzare, i dispositivi supplementari d’allarme sui veicoli della protezione civile.
Quindi, leggendo l’art. 177 c.d.s., che tratta di “sirena e lampeggiante”, troviamo che dopo la voce “antincendio” si trova quella “protezione civile” e così si consente l’installazione anche ai veicoli di protezione civile ma…c’è un “MA” … solo quelli - cito testualmente - “…. come individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri…”.
Allora, se da una parte è stato rimosso il divieto esistente prima del 6/11/08, dall’altra, per essere operativo il consenso all’installazione, sarà necessario conoscere quali tipologie di mezzi possono installarli ed usarli.
In data 5/10/09 il Ministero dei Trasporti ci dice che è consentito l’UTILIZZO dei dispositivi supplementari d’allarme a tutti i veicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento di Protezione civile all’uopo immatricolati e a tutti quelli adibiti a servizi di protezione civile IMPIEGATI IN CASO DI EMERGENZE così come sono previste dall’art. 2 del D.L.vo 1/18, compreso lo spegnimento di incendi boschivi. I veicoli che possono usare i dispositivi devono essere immatricolati sia a nome di Enti pubblici di P.C. che di organizzazioni di volontariato purché iscritte nell’albo regionale e/o nell’elenco nazionale del Dipartimento di P.C.
Le condizioni per USARE i sistemi d’allarme sono 3:
1) che i mezzi siano impegnati per una delle finalità di cui al citato art. 2 del D.L.vo 1/18. Queste emergenze sono:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri straordinari.
2) che l’intervento dei veicoli della PC. sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità mediante COMUNICAZIONE SCRITTA;
3) che ricorrano le circostanze di cui l’art. 177 cds. (non dimenticarlo MAI).
Se la comunicazione scritta non è giunta all’associazione di volontari di protezione civile per motivi di somma urgenza la richiesta di intervento deve essere confermata in forma scritta entro le successive 48 ore. Come fare allora per poter circolare usando i sistemi di allarme se non abbiamo la richiesta di intervento SCRITTA?
Il nostro bravo e diligente CONDUCENTE volontario deve compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà così come da apposito modello allegato al Decreto. In questa dichiarazione il volontario certifica che è stato chiamato ad intervenire VERBALMENTE dall’Autorità Competente (Prefetto, Ministero, Sindaco, chiunque sia titolato a farlo per legge).
Questa certificazione DEVE essere esibita alle forze di polizia quando il volontario fosse fermato: si deve
fermare ANCHE se ha sirena e lampeggiante accesi! Mi raccomando!
Se questa certificazione non c’è, è “falsa” - ossia non c’è stata richiesta di intervento da parte di una Autorità competente o qualsiasi altra mancanza in ordine ai 3 punti sopra elencati - il volontario prenderà un sanziona amministrativa per uso improprio dei sistemi di emergenza. La “multa” la prenderà lui personalmente, non il Presidente dell’associazione di volontari di protezione civile, quindi ATENZIONE!
Nel caso in cui la richiesta di intervento SCRITTA sia giunta all’Associazione di volontari di P.C. si consiglia ad ogni autista di procurarsene una copia da mostrare agli agenti di polizia in caso di controllo e con questa NON serve più la dichiarazione sostitutiva.
Per ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative si richiama la nota del Dipartimento di Protezione Civile del 25/01/2010 n° DPC/VRE/0005876 che distingue tra la fase relativa all’immatricolazione (A) dei veicoli da quella relativa all’uso (B) dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato di P.C.
Per la parte relativa all’immatricolazione si rileva che il mezzo deve risultare, dal certificato di proprietà, intestato all’Organizzazione di P.C. o detenere il veicolo a titolo di usufrutto, locazione, leasing o patto di riservato dominio. Se il mezzo è di proprietà di Enti pubblici che concedono l’uso dei veicoli in comodato dovrà essere l’Ente proprietario a provvedere all’immatricolazione che preveda l’installazione dei sistemi supplementari d’allarme.
MAI potrà essere richiesta l’immatricolazione di un veicolo che risulti essere in proprietà di una persona fisica, fosse anche il presidente dell’organizzazione o un aderente alla P.C.
Il mezzo immatricolato come sopra potrà essere impiegato con i dispositivi DISATTIVATI. L’uso dei dispositivi supplementari d’allarme è subordinato a precisa richiesta di intervento mediante “attivazione scritta” e solo in casi di estrema urgenza si potranno attivare autonomamente ma nelle successive 48 ore dovrà trovare conferma scritta da parte dell’autorità che ne ha disposto l’impiego.
L’impiego dovrà essere effettuato SOLO per eventi di cui ai punti a) b) c) dell’art. 2 del D.L.vo 1/18 che sono già stati riportati poco sopra.
Ultima precisazione del dipartimento riguarda la raccomandazione alle organizzazioni che sono invitate a utilizzare correttamente i dispositivi CON LA MASSIMA MODERAZIONE.
In aggiunta a questa raccomandazione si legge che oltre alle sanzioni per comportamenti scorretti previste dal vigente c.d.s. potranno esservi richiami scritti al singolo volontario e all’organizzazione d’appartenenza e, se i richiami non fossero sufficienti il dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell’organizzazione dall’elenco nazionale. (!!)
4) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8/7/14 è stata emanata la “Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino”.
In questa si dispone affinché i mezzi del CNSAS del CAI e del Alpeverein Sudtirol siano da considerarsi “veicoli ad uso speciale” (art.54 cds.) se “… caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo …”.
Tra le indicazioni contenute nell’allegato tecnico troviamo che “… devono essere dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme …”.
5) Organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e province autonome di Trento e Bolzano.
Richiamando il Decreto del Ministero dei Trasporti del 8/7/14 appare singolare rilevare che sia chiaramente indicato il Alpeverein Sudtirol - chiaramente riferito alla provincia di Bolzano - ma non si legga nulla riguardo ai mezzi equivalenti della Valle d’Aosta e della Provincia di Trento.
6) autoambulanze.
Appare più semplice definire questa categoria con l’aiuto di alcuni documenti in cui si individuano nel dettaglio cosa e come devono essere le autoambulanze:
a) Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 5/11/1996 avente ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”,
b) Decreto del Ministero dei Trasporti del 20/11/1997 avente ad oggetto “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali”.
In buona sostanza sono veicoli di cui all’art. 54 comma 1° lettera g) del C.d.S. ossia AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE.
E’irrilevante che l’autoambulanza appartenga ad un Ente pubblico o ad una associazione privata su base volontaristica purché sia effettivamente destinata permanentemente all’attività di soccorso.
Il decreto del Ministero dei Trasporti del 17/12/1987 n° 553 distingueva tra ambulanze tipo “A” e tipo ”B” e con questo definiva :
“A” di soccorso,
“B” di trasporto.
Nel dettaglio possiamo dire che le autoambulanze “A” e “B” si distinguono tra loro per il tipo di attrezzature e personale che hanno a bordo:
tipo “A”: sono quelle si soccorso e soccorso avanzato, ossia un automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata. L’eventuale presenza del medico nelle autoambulanze è stabilita da protocolli o disposizioni regionali e/o locali.
tipo “B: equipaggio minimo composto da autista ed infermiere (soccorritore volontario) con attrezzatura semplice e generica Trattando dell’auto medica si può dire che è un automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed
infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale.
Il cosiddetto “centro mobile di rianimazione” (o di terapia intensiva) potrebbe essere definito un’ambulanza attrezzata in piccolo reparto ospedaliero mobile in cui sono previsti uno /due infermieri professionali ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all’autista soccorritore.
7) veicoli assimilati (alle autoambulanze) adibiti al trasporto di plasma e organi.
In questo caso la vigente normativa nulla ci dice in ordine ai veicoli adibiti al trasporto di plasma o organi, così come restano prive di riferimenti giuridici le moto-mediche se non che tutti questi veicoli devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del D.T.T (ex MCTC). Ciò lascia supporre che tali veicoli, per essere dotati di dispositivi supplementari di allarme, devono essere sottoposti a verifica presso un SIIT-Trasporti (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti).
Una nota del Ministero dei Trasporti del 21/3/08 n° 1308/Bs, in risposta ad un quesito di un comando di polizia locale, fornisce qualche indicazione per i veicoli che trasportano plasma e organi. Ci dice che, pur in assenza di specifici decreti ad hoc, (che esistono solo per le autoambulanze) possono essere dotati si sirena e lampeggiante e devono avere sul fianco del veicolo la scritta “trasporto plasma e organi” oltre alla denominazione della struttura cui appartengono.
Nota particolare su MOTO-MEDICHE.
Seri dubbi sorgono circa la possibilità di installazione ed utilizzo dei sistemi supplementari d’allarme sulle moto-mediche, cioè su motoveicoli attrezzati per il trasporto di personale sanitario per interventi di primo soccorso in luoghi o situazioni che non consentono l’impiego di auto-mediche.
Infatti, ripetiamo, l’art. 177 c.d.s. indica chiaramente la possibilità di installare ed usare sirena e lampeggiante su autoambulanze e veicoli assimilati per trasporto plasma e organi mediante riconoscimento di idoneità al servizio da parte del D.T.T (ex MCTC). Ma nel decreto ministeriale attuativo di questa disposizione si fa espresso riferimento di equivalenza alle auto-mediche, ma NON si fa riferimento alle moto-mediche. Lasciando così intendere che questi veicoli non possano essere assimilati alle autoambulanze ai fini della possibilità di beneficiare dello speciale regime garantito dall’art. 177 ai conducenti dei veicoli in emergenza.
Come siano stati omologati i motoveicoli che vediamo in uso quali moto mediche vedremo più avanti. Nel caso di installazione successiva all’omologazione, quindi del tutto illegittima ed irregolare, ne risponde chi lo ha disposto e chi, eventualmente, li usa. Questo perché, ripetiamo, se l’installazione avviene dopo l’acquisto, a cura dell’associazione di volontari proprietaria è illegale e rischioso.
Però il Ministero dei Trasporti, con la circolare 24/11/2004 n° 2567/Segr. tratta dei “motocicli per interventi sanitari di emergenza” e ci dice:
“.. si ritiene perciò di poter autorizzare in via sperimentale e nelle more della eventuale rivisitazione dell’intera normativa, sentito anche il Ministero dell’Interno, l’applicazione dei segnali supplementari previsti dall’art. 177 sui motocicli in questione…“
Detto questo é possibile trovare motocicli con i dispositivi supplementari d’allarme installati sin dall’origine (e MAI dopo l’acquisto a cura dei volontari…) e, come dispone la circolare citata:
“.. l’autorizzazione conseguirà all’esito favorevole di visita e prova finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, e comporterà la ristampa della carta di circolazione (art. 236/3 Reg. Esecuz. C.d.S.) sulla quale nelle righe descrittive verrà annotato: “motociclo adibito ad interventi sanitari di emergenza”.
In data15/7/22 il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile ha emanato un Decreto avente ad oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari d’emergenza” in cui dispone che i veicoli appartenenti alla categoria internazionale L5e escluso i tricicli con carrozzeria e quelli non basculanti - solo questi si badi bene - possono essere utilizzati come veicoli d’emergenza per soccorso e trasporto plasma ed emoderivati.
Ma quali sono i veicoli categoria L53e? Sono i motoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano (tricicli), la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h con massa in ordine di marcia inferiore o uguale a 1.000 kg, lunghezza massima di 4 metri, larghezza massima di 2 metri ed un’altezza massima di 2,5 m che, nella realtà corrispondo ei Piaggio MP3, per intenderci.
CONDUCENTI VEICOLI DI ALTE PERSONALITA’ DELLO STATO
Anche se non interessa questo lavoro è utile sapere che una ulteriore categoria di veicoli che possono dotarsi di sistemi supplementari di allarme sono quelli utilizzati da alte personalità dello Stato, così come introdotti dalla Legge 6/11/2003 n° 300 che ha fornito una nuova previsione delle cosiddette “alte personalità” nella formulazione originaria della norma dell’art. 5 bis del Decreto Ministeriale 83/02 convertito in legge 2/7/2002 n°133 e successiva modifica introdotta con il D.L.30/12/05, convertito in Legge il 21/2/2006 n° 49.
Sostanzialmente risulta che possono essere utilizzati in tutti i casi in cui si deve svolgere una più efficace prevenzione e tutela dell’incolumità di alcune persone che, svolgendo delicate funzioni pubbliche, sono più esposte a minacce di aggressione. Il conducente di tali veicoli però deve rivestire la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”; in questi casi possono utilizzare anche la famosa “paletta” (at. 24 reg. c.d.s.).
Come semplice curiosità riporto una circolare del Prefetto di Avellino (n° 66/06 area IV, del 21/3/2006) in cui si richiamano gli amministratori locali (sindaci e assessori) a… non usare il lampeggiante blu.
8) autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila.
Queste tipologie di veicoli sono state introdotte dalla Legge 29/7/10 n° 120 ma ... devono essere ancora individuati mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi non tutti i veicoli indiscriminatamente, ma solo quelli “individuati” dal Ministero citato.
Con la circolare n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/8/2010 il Ministero dell’Interno precisava il campo di applicazione della normativa disponendo che:
“si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l'esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.
E stato, inoltre, introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le ipotesi di violazione sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis dell'art. 189 C.d.S. In conseguenza delle predette disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/12 n° 127 è stato approvato il regolamento per l’individuazione delle caratteristiche dei veicoli, la casistica che motiva e consente l’uso dei dispositivi supplementari d’allarme e la documentazione che necessità per provare alle forze di polizia che il trasporto “in sirena” è legittimo.
NOTA: trasporto d’emergenza animali gravemente malati con veicolo proprio.
La legge 120/10 ha introdotto anche la possibilità del trasporto di animali in “gravi condizioni di salute” con veicoli privati. In questo caso chi trasporta un animale in queste condizioni potrà godere della
condizione di “stato di necessità” per giustificare – E NON PAGARE – per le violazioni eventualmente commesse ma …. SOLO SE IL CONDUCENTE ESIBIRA’ ALLE FORZE DI POLIZIA STRADALE APPOSITA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DELL’ANIMALE, così come stabilito da apposito provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In concreto un privato può trasportare sul suo veicolo privato un animale in “gravi condizioni di salute” “violando” alcune norme del cds (ad esempio superare i limiti di velocità, sorpassare una colonna ferma ad un semaforo - sempre in condizioni di sicurezza, mi raccomando! Usare il clacson per “farsi largo”, etc.-) solo se potrà dimostrare l’urgenza con l’apposito documento che il Ministero dei Trasporti ha individuato con il decreto (anche successivamente ad un controllo da parte delle forze di polizia che lo hanno fermato mentre si recava con l’animale al posto di soccorso veterinario o anche dopo il trasporto se riceve a casa un verbale per … superamento dei limiti di velocità - ad esempio -).
Insomma, non sempre si potrà affermare che si stava trasportando un animale malato per evitare le sanzioni, ma solo se si DIMOSTRA con apposito documento che l’animale stava effettivamente male! Per un approfondimento del trasporto in emergenza con veicoli privati è bene leggere anche il punto w) della presente dispensa.
ATTENZIONE! Solo per i volontari minori di anni 21.
L’art. 115 comma 1° lettera e) punto 4) del codice della strada (in vigore dal 19/01/2013) dispone che per circolare in servizio d’emergenza - ossia utilizzando i sistemi supplementari d’allarme – bisogna avere compiuto anni 21.
o) Ma … i veicoli della CRI? Ed i Vigili del Fuoco?
La Croce Rossa Italiana è Ente Pubblico riconosciuto in virtù del DPR 613/80 e cioè un organismo dotato di personalità giuridica istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finalizzata in via maggioritaria dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti di diritto pubblico, o la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d’amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti di diritto pubblico.
In pratica la CRI provvede in tutto e per tutto ai propri veicoli che sono equiparati ai veicoli delle Forze Armate.
Nel “testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI”, all’art. 9, troviamo che i dispositivi supplementari di allarme li possono installare SOLO le autoambulanze con esclusione di tutti i veicoli da trasporto.
Tuttavia è possibile installarli anche sui veicoli operativi, in via provvisoria ed amovibile, quando sono utilizzati in attività di supporto operativo per il soccorso sanitario o il trasporto di organi o plasma.
La distinzione tra veicoli da trasporto e operativi è sempre contenuta nelle “loro” norme ed è curioso osservare che alla voce “veicoli operativi” troviamo le MOTO MEDICHE (art. 5 lettera e) oltre, ovviamente, alle AUTO MEDICHE.
Da notare che per condurre veicoli immatricolati CRI necessita una patente speciale rilasciata dalla CRI stessa.
Le stese considerazioni generali valgono per i veicoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che vedono immatricolati i propri veicoli in maniera autonoma dal Ministero dell’Interno con l’emissione di un apposito “Libretto di Circolazione”.
In caso di incidenti quale patente si ritira?
E’ d’obbligo che in caso di incidenti stradali la forza di polizia che procede ai rilievi, se accerta violazioni che comportano anche il ritiro della patente di guida per l’applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione o revoca della patente, proceda al ritiro della patente del conducente coinvolto.
Ora, che succede se il coinvolto guida un veicolo CRI ed ha, necessariamente, la patente rilasciata dalla CRI? Ci soccorre una risoluzione del Ministero dell’Interno n° M/2413 del 24/1/97 che fornisce indicazioni alle forze di polizia per effettuare il ritiro della patente di guida rilasciata dalla CRI e non quella “comune” che quasi sicuramente possiede il conducente coinvolto nel sinistro.
In buona sostanza il Ministero dispone che nel caso di incidenti con veicoli coinvolti appartenenti a:
- CRI.
- VV.FF.
- FF.OO. (forze armate).
- Polizia (di Stato o Locale)
- Carabinieri.
- Altri Enti che hanno la possibilità LEGALE di rilasciare patenti ai propri dipendenti.
La patente di guida che eventualmente dovrà essere ritirata dall’organo di polizia procedente sarà quella “speciale” e non quella “normale” proprio perché l’incidente si è verificato mentre stava guidando un veicolo per cui è necessario possedere la patente “speciale” e non la “comune”, ossia la propria patente personale.
Sarà l’Amministrazione cui appartiene il conducente che, ricevuto il rapporto dell’incidente e la patente ritirata, provvederà alla sospensione o revoca - se dovuta -.
Questo però non esclude che la Prefettura possa ordinare la revisione della patente “comune” all’autista se le circostanze dell’incidente sono tali da fare ritenere che sia necessaria una revisione di tutte le patenti che possiede il nostro conducente.
PATENTI DI SERVIZIO (art. 139 cds) – MILITARI (art. 138 cds) – Dipartimento della Protezione civile (138 cds).
Il Ministero dell’Interno, in risposta ad un preciso quesito formulato dall’ASAPS risponde in data 15/7/2015 - n° 300/A/5181/15/105/26 - ci dice:
1) la cosiddetta PATENTE MILITARE O ASSIMILATA (art. 138 cds) è sempre necessaria per condurre un veicolo in datazione alla CRI o VV.FF. La “patente di servizio” invece è quella prevista dall’art. 139 cds ed è riferita solo al personale abilitato allo svolgimento dei compiti di “polizia stradale”;
2) sotto il profilo sanzionatorio, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari, NON è prevista alcuna sanzione per il personale che guida un veicolo di servizio senza essere munito di patente militare o assimilata, anche se privo della patente civile;
3) in caso di violazioni a norme del cds commesse alla guida di un veicolo CRI o VV.FF. il trasgressore risponde delle singole violazioni salvo il fatto che il comportamento non sia punibile secondo quanto disposto dall’art. 4 della L 689/81 (vedi al punto H) lettera e) più sopra richiamato);
4) Le eventuali sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio e non su quella civile;
5) Nonostante ciò il conducente potrebbe essere sottoposto a revisione della patente (art. 128 cds) se il comportamento di guida ha fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici;
6) Non si applicano decurtazioni punti (art. 126-bis cds) né alla patente di servizio né a quella civile per le violazioni commesse alla guida di un veicolo di servizio.
Con D.P.R. 21/9/2020 (pubblicato in G.U. n. 88 del 13/4/21) sono stati approvati i nuovi regolamenti dei veicoli e delle patenti della protezione civile. Viene abrogato il DPCM 30/5/2008 che fissava le norme per gli stessi argomenti.
Significa che per condure veicoli targati DPC - dipartimento protezione civile - si deve:
1) essere in servizio presso il dipartimento di P.C.
2) ottenere la patente speciale.
I volontari delle associazioni di P.C. potranno condurre mezzi targati DPC solo se otterranno un permesso di guida temporaneo e se risultano iscritti nell’Elenco Centrale di cui al D.Lgs. 1/2018; si dovrà presentare al Dipartimento istanza a firma del legale rappresentante dell’associazione di volontari e dopo accurata valutazione a cura dell’”Ufficio Competente” il permesso temporaneo verrà rilasciato.
Il permesso temporaneo abilita esclusivamente alla guida di veicoli di proprietà del Dipartimento e non quelli in uso dallo stesso, come quelli noleggio lungo termine o comodato d’uso.
p) Lampeggiante e sirena, cosa sono e quali usare?
Dal punto di vista tecnico esistono diversi tipi di sistemi, la distinzione sostanziale si trova nel modo in cui viene prodotto l’effetto della luce per i lampeggianti e, per il dispositivo di allarme acustico, dalle caratteristiche costruttive e dal modo in cui il suono viene prodotto.
Per i lampeggianti:
- meccanici,
- elettronici.
Le prescrizioni tecniche si rimanda all’art. 205 del regolamento d’esecuzione al “vecchio” c.d.s. - D.P.R. 39/6/59 n° 420 - che si riferiva all’art. 78 del “vecchio” c.d.s..
- prescrizioni costruttive (norme nazionali) prevedono una frequenza di lampeggiamento pari a 90 +/- 30 periodi al minuto; una superficie illuminante di rivoluzione interno ad un asse verticale o una superficie poliedrica ad asse di simmetria verticale, di un diametro del cilindro tra 0,10 e 0,20 m e altezza della superficie illuminante compresa tra 0,10 e 0,20 m;
- prescrizioni per l’installazione (norme nazionali). È previsto almeno un dispositivo che:
a) garantisca la propagazione della luce sul piano verticale secondo quanto indicato nella figura n° 181 richiamata dall’art. 205 del regolamento 420/59;
b) sia collocato in alto sul veicolo;
c) consenta il raggiungimento dei valori di intensità della luce indicati nell’art. 205 del regolamento 420/59.
Inoltre i dispositivi lampeggianti utilizzabili possono essere anche quelli approvati in base al corrispondente regolamento ECE riconosciuto sulla base di accordi internazionali che dispongono per condizioni uniformi di omologazione e reciproco riconoscimento delle stesse (Ginevra 30/3/1958); pertanto risulta applicabile il corrispondente regolamento ECE n° 65/02 relativo all’omologazione di speciali luci di allarme per veicoli a motore (vedi lettera 17/4/1997 n° 1118/4004/ - DC IV n° B051 e lettera 12.9.2002 n° 0794/MOT.1).
Per le cosiddette sirene troviamo:
- meccaniche,
- elettromagnetiche, - trombe, - elettroniche.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche delle “sirene”, in mancanza di nuove indicazioni, si deve ritenere applicabile l’art. 210 e 211 del regolamento d’esecuzione al “vecchio” c.d.s. - D.P.R. 39/6/59 n° 420 - che si riferiva all’art. 78 del “vecchio” c.d.s.
La “sirena” deve avere un livello sonoro soggettivo massimo sull’asse del dispositivo compreso tra 120 e 140 dB a tre metri di distanza da esso e suono emesso nella banda da 1.800 a 4.500 Hz, alla distanza di 3 m sull’asse dell’apparecchio a un livello di pressione sonora i almeno 120 dB.
Le caratteristiche ed il livello sonoro delle sirene sono state stabilite anche da due distinti Decreti Ministeriali:
A) D.M. 20/3/1979 “Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari d’allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia”
B) D.M.17/10/1980 “Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari d’allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e autoambulanze” Entrambi i decreti intervengono a modificare quanto disposto dall’art. 210 e 211 sopra citati e dispongono per migliorare l’efficienza dei dispositivi supplementari d’allarme, facilitando nel traffico la localizzazione della provenienza dei veicoli che li impiegano, e al fine di contenere la potenza sonora di tali dispositivi, per ridurre il disturbo acustico arrecato nonchè di differenziare il dispositivo supplementare d’allarme dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti ad uso di polizia introducendo suoni di frequenza diversa:
1) 392 Hz /(Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale) per antincendi e autoambulanze,
2) 466 Hz (La diesis) e 622 Hz (Re diesis) per polizia.
Altri dispositivi disponibili sul mercato (ad esempio le sirene “americane” con toni WAIL, YELP, PIERCE, HI-LO, etc.) NON possono essere utilizzate.
Ogni esemplare di sirena deve esser conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.
Per controllare che la sirena installata sia omologata occorre accertarsi che sulla centralina e sulle trombe sai riportata la dicitura “00000KSP” (dove 00000 indica il numero di omologazione). Quanto appena scritto non si applica ai veicoli della CRI e delle amministrazioni o degli Enti come l’esercito.
L’uso di dispositivi non omologati potrebbe determinare l’applicazione di sanzioni amministrative e determinare, in caso di incidente, possibili profili di responsabilità concorrente del conducente del veicolo di soccorso:
ATTENZIONE!!!
Non è questa la sede per addentrarci nelle descrizioni tecniche dei vari sistemi, unica nota interessante è che le sulle sirene il simbolo dell’omologazione, oltre a quanto detto sopra, è costituito da una “e” seguita da un numero che rappresenta lo stato dell’unione Europea dove è stata effettuata l’omologazione, ovvero una “E” ed un numero di riferimento.
Sempre trattando delle SIRENE è opportuno sapere che:
- in ambito cittadino le sirene più udibili tra i rumori del traffico sono quelle di tipo ELETTRONICO, soprattutto se gli amplificatori sono montati sul tetto del veicolo. In particolare le sirene a più tonalità risultano più potenti e facilmente riconoscibili. Tali sirene sono, tuttavia, estremamente direzionali e si percepiscono meglio quando il veicolo di soccorso è dietro o di fronte (e, quindi, in prossimità delle intersezioni, sono meno udibili dai veicoli che incrociano dalle laterali).
- in ambito extraurbano le sirene più udibili sono quelle MECCANICHE perché emettono un suono continuo di intensità e frequenza maggiore rispetto alle sirene elettroniche.
Se il veicolo è dotato di più tipi di sirena è consigliabile utilizzare sempre una sola sirena alla volta e mai due contemporaneamente. L’utilizzo congiunto di due sistemi di allarme (in special modo quando trattasi di due “bitonali”) può costituire pericolo per gli atri utenti della strada perché la somma dei suoni risultante può disorientare i conducenti impedendogli di percepire l’esatta direzione e la provenienza del veicolo di soccorso o, peggio, dare la sensazione che stanno sopraggiungendo più veicoli in emergenza. Inoltre l’uso indiscriminato di due “bitonali” contemporaneamente non consente agli altri utenti della strada di percepire il susseguirsi delle note che caratterizzano un impianto d’allarme e che consentono di individuarne il tipo (perché solitamente le AUTOAMBULANZE hanno dispositivi con tonalità diverse rispetto agli altri veicoli di soccorso). La sommatoria di suoni risultante dall’utilizzo congiunto dei dispositivi di allarme, infine, può somigliare al rumore di clacson dei veicoli, rischiando di non preavvisare il conducente dell’arrivo del mezzo di soccorso.
L’intensità acustica del segnalatore che ne permette la chiara percezione dipende anche dall’ambiente in cui si propaga il suono. Infatti l’orecchio umano percepisce bene un segnale acustico solo se questo supera di almeno 10 dB il rumore ambientale e purché vi sia, nel contempo, una sufficiente differenza in termini di frequenza. Il suono si attenua nel percorrere lo spazio: si ha una riduzione di 6 dB ad ogni raddoppio della distanza dalla sorgente sonora (tuttavia, laddove si possa ritenere che le condizioni ambientali siano difficili, come in presenza di vento o di ostacoli sul terreno in grado di disperdere il suono, è necessario considerare un’attenuazione di 8-10dB).
q) Come devono essere installati?
Nel vigente c.d.s e relativo regolamento non si rinvengono specifiche norme che indichino come e dove installarli, così come non vi sono prescrizioni tecniche relative alle loro caratteristiche - ecco perché si rimanda alle norme del “vecchio” regolamento d’esecuzione al “vecchio” c.d.s. - infatti l’art. 177 C.d.S. non ha rimandi o riferimenti nel Regolamento d’Esecuzione al C.d.S. Un accenno ai “lampeggianti” si trova all’art. 266 del regolamento al c.d.s. ma tratta di dispositivi supplementari di segnalazione visiva delle macchine agricole che sono di colore giallo o arancione.
In pratica però li si vede installati sul tetto dei veicoli e questo per garantire una visibilità a 360°; in aggiunta spesso troviamo dispositivi lampeggianti installati sulla parte anteriore del veicolo (paraurti o carrozzeria) e questo perché, soprattutto nel traffico urbano, rendono più evidente il veicolo che circola in emergenza ai mezzi che lo precedono, nella stesa direzione di marcia e che sono troppo vicini per vedere i dispositivi collocati sul tetto.
La presenza sui veicoli dei dispositivi supplementari d’allarme dovrebbe essere riportata sulla carta di circolazione; la normativa di riferimento dovrà chiedersi alla competente DTT ma, solitamente, le ditte specializzate nella costruzione di veicoli speciali hanno più che sufficienti riferimenti normativi per assicurare la correttezza dell’installazione.
LAMPEGGIANTI GIALLI, ARANCIONI o ROSSI.
Troviamo risposta nell’art. 151/1° lettera p septies del c.d.s. ci dice che i lampeggianti possono essere solo GIALLI o ARANCIONI, quindi via i ROSSI…. e DEVONO essere installati e utilizzati solo su:
a. veicoli per la raccolta rifiuti solidi urbani,
b. mezzi d’opera,
c. veicoli per la pulizia e manutenzione delle strade, (motoscopa e spazzaneve ad esempio…) d. veicoli di rimozione o soccorso stradale,
e. macchine agricole,
f. veicoli eccezionali
g. trasporti in condizione di eccezionalità,
h. servizi di scorta tecnica,
i. macchine operatrici.
Tra questi non si rinvengono i veicoli della protezione civile comunemente in uso ai vari gruppi di intervento volontari, quindi non si possono installare su:
I. furgoni,
II. fuoristrada.,
III. autovetture,
IV. autocarri,
V. motociclette,
VI. quad,
VII. etc,…
Poco altro quindi da aggiungere se non che si rischiano sanzioni amministrative e responsabilità se, in seguito a circolazione con l’uso del lampeggiante colorato, si rimane coinvolti in incidenti… detto questo, non vale la pena e, forse, non serve a molto installarli e accenderli, usarli poi per “chiedere strada” o per accorrere sul luogo di un intervento è estremamente pericoloso dal punto di vista giuridico.
Per correttezza d’informazione e per chiarire che ce lo insegnano sin dalla “scuola guida”, preciso che l’elenco dei veicoli su cui si devono - non è una facoltà ma un obbligo - installare i lampeggianti gialli/arancioni è stato rilevato dal manuale per la preparazione all’esame per il conseguimento della patente di tutte le categorie…