Volontariato: nuova possibilità di rimborso ai datori di lavoro

25 Gennaio 2019

 

La Circolare del Capo Dipartimento chiarisce la nuova opzione di rimborso come credito di imposta.

    
Il codice di protezione civile (decreto lgs. 1/2018), all'art. 39, prevede che i datori di lavori possano chiedere il rimborso delle somme versate a favore dei propri dipendenti, che svolgono attività di protezione civile in qualità di volontari, nella modalità di riconoscimento di credito d'imposta. Tale opzione è una scelta alternativa alla richiesta di versamento delle somme spettanti da scegliere al momento della presentazione della domanda.

A tal fine è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina le condizioni, i termini e le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta e le regole del versamento periodico da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Dipartimento chiarisce con una Circolare firmata dal Capo Dipartimento il 25 gennaio 2019, la procedura per la richiesta di rimborso e il riconoscimento del credito d'imposta. In particolare questa modalità consentirà di ridurre i tempi di attesa del rimborso al datore di lavoro.

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Art. 39
 
Strumenti per consentire  l'effettiva  partecipazione  dei  volontari   alle attivita' di protezione civile  (Articolo  18 legge  225/1992;   Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma   1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32,   comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9  e   15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
 
  1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco  nazionale di cui  all'articolo  34,  impiegati  in  attivita'  di  soccorso  ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di  cui  all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di  attivazione  del  Dipartimento della  protezione  civile,  per  i  soggetti   iscritti   nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta  giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

   a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
   
  b) il mantenimento del trattamento economico e  previdenziale  da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
   
  c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'  previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze  integrative  da  parte  del Dipartimento della protezione  civile  o  delle  Regioni  e  Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,  da  attivare  in  occasione  della  partecipazione  del volontariato  organizzato  ad  emergenze  di  rilievo  nazionale   di particolare durata o a interventi all'estero.

 

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo  nazionale  e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del  Dipartimento della protezione  civile,  e  per  i  casi  di  effettiva  necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti  per  l'utilizzo dei volontari nelle  attivita'  di  soccorso  ed  assistenza  possono
essere  elevati  fino  a  sessanta  giorni  continuativi  e  fino   a centottanta giorni nell'anno.

 

 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco  nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attivita' di  pianificazione,  di addestramento e formazione  teorico-pratica  e  di  diffusione  della cultura e della conoscenza della protezione  civile,  preventivamente promosse o autorizzate, con apposita  comunicazione  di  attivazione, resa  dal  Dipartimento  della  protezione  civile,  per  i  soggetti iscritti  nell'elenco  centrale,  ovvero  dalle  Regioni  e  Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  per  i  soggetti  iscritti  nei rispettivi elenchi territoriali,  i  benefici  di  cui  al  comma  1, lettere a)  e  b),  si  applicano  per  un  periodo  complessivo  non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di  trenta giorni nell'anno. Limitatamente  agli  organizzatori  delle  suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla  realizzazione  delle  medesime iniziative.


 4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, che ne  facciano  richiesta,  viene  rimborsato,  nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili,  l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato  come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono  essere  alternativamente  riconosciuti con le modalita' del credito d'imposta ai sensi  di  quanto  previsto dall'articolo  38  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

 5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a  soggetti  iscritti nell'Elenco  nazionale  di  cui  all'articolo  34,  impiegati   nelle attivita' previste dal presente articolo, e che ne  fanno  richiesta, e' corrisposto  il  rimborso  per  il  mancato  guadagno  giornaliero calcolato sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata l'anno precedente a quello  in  cui  e'  stata  prestata  l'opera  di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione,  ogni  3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze.

 6.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo,   nonche' dell'articolo 40, si  applicano  anche  nel  caso  di  iniziative  ed attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
 
 
Note all'art. 39:

-  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto   legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante  «Codice  del  Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b),   della legge 6 giugno 2016, n. 106.»:   «Art. 18. (Assicurazione obbligatoria) 1. Gli enti  del  Terzo  settore  che  si  avvalgono  di   volontari   devono  assicurarli contro gli infortuni  e  le  malattie  connessi  allo svolgimento dell'attivita'  di  volontariato,  nonche'  per la responsabilita' civile verso i terzi.
             

2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e  delle   politiche sociali entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore del presente  Codice,  sono  individuati  meccanismi  assicurativi semplificati, con polizze anche  numeriche,  e   sono disciplinati i relativi controlli.

3. La copertura  assicurativa  e'  elemento  essenziale   delle convenzioni tra gli  enti  del  Terzo  settore  e  le  amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico  dell'amministrazione pubblica con la quale viene  stipulata  la convenzione.».
           

  - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 17   ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore   delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016»,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016, n. 229:
            

  «Art.  38.  (Disposizioni  urgenti  per  l'impiego  del  volontariato di protezione civile) 1. Al fine di accelerare  le procedure connesse con  l'impiego  del  volontariato  di protezione  civile,  in   considerazione   dell'eccezionale  mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi  sismici   di cui all'art. 1, ed a fare data  dall'entrata  in  vigore   del presente decreto, i rimborsi di cui all'art.  9,  comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio  2001, n. 194,  relativamente  agli  importi  effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria  tecnica  di  competenza del Dipartimento della protezione  civile  della Presidenza    del    Consiglio    dei    ministri,     sono  alternativamente  riconosciuti,  su  apposita  domanda  del  datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta.

 2. Il credito d'imposta e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17   del   decreto  legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive  modificazioni,  ovvero  e'  cedibile,  nel  rispetto  delle  disposizioni di cui  agli  articoli  1260  e  seguenti  del  codice    civile,     previa     adeguata     dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto  al  credito  medesimo,   a intermediari  bancari,  finanziari  o  assicurativi.   Tali  cessionari   possono   utilizzare   il    credito    ceduto esclusivamente  in  compensazione  con  i   propri   debiti  d'imposta o  contributivi,  ai  sensi  del  citato  decreto  legislativo n. 241 del 1997, e previa  comunicazione  della cessione al Dipartimento della protezione  civile,  secondo  modalita'  stabilite   dal   medesimo   dipartimento.   Per  utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve   essere  presentato  esclusivamente  attraverso  i   servizi           telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,   pena   il   mancato   riconoscimento   dell'operazione   di   versamento.
             

3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei  ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sono stabiliti  le  condizioni,  i  termini  e  le  modalita' di applicazione delle disposizioni  del  presente  articolo, nonche' le modalita' per il versamento periodico,  da parte del Dipartimento della  protezione  civile,  delle  somme corrispondenti ai crediti di  imposta  da  fruire  ai  sensi del comma  1,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  finalizzate all'attuazione  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  nei   limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.».

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